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L’omesso versamento IVA può comportare una responsabilità penale diretta per l’amministratore di diritto, anche quando la gestione concreta della società sia affidata a terzi o a un amministratore di fatto. L’assunzione della carica implica infatti un obbligo di vigilanza e l’accettazione del rischio di eventuali illeciti fiscali. La crisi di liquidità, da sola, non basta a escludere il dolo: conta verificare se la mancanza di risorse derivi da scelte imprenditoriali o dalla decisione di privilegiare altri creditori rispetto all’Erario. In sede difensiva, spetta all’imputato dimostrare che la crisi non gli fosse imputabile e di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Viene inoltre esclusa, di regola, la particolare tenuità del fatto quando lo scostamento dalla soglia di punibilità è pari o superiore all’11%, anche in presenza di lieve eccedenza. È infine ammessa la confisca per equivalente sui beni personali dell’amministratore se il patrimonio sociale non è aggredibile.