19 gennaio 2026

Regime IVA dell’autoconsumo di beni e servizi

L’autoconsumo di beni e servizi è rilevante ai fini IVA solo in presenza di specifiche condizioni. Per i beni, l’autoconsumo è imponibile quando, al momento dell’acquisto, l’IVA è stata detratta anche solo in parte. Se invece l’imposta non era detraibile (ad esempio beni acquistati da privati o in esenzione), l’operazione è esclusa dal campo IVA, ferma restando l’eventuale rettifica della detrazione per spese incrementative non ancora “consumate”. La base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo del bene al momento del prelievo.

Per i servizi, le prestazioni gratuite sono in linea generale irrilevanti ai fini IVA. Fanno eccezione i servizi resi dall’imprenditore per finalità estranee all’impresa, di valore superiore a 50 euro, se l’IVA sugli acquisti è detraibile. In tal caso, la base imponibile coincide con le spese sostenute per l’esecuzione del servizio

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  • Infografica - Regime IVA dell’autoconsumo di beni e servizi.pdf (397 kB)
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