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Il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati destinati alla demolizione dipende dalla natura del bene al momento della vendita. In linea generale, ciò che rileva è la classificazione catastale dell’immobile al momento del trasferimento, indipendentemente dall’intenzione dell’acquirente di demolirlo. Pertanto, se un fabbricato è venduto prima della demolizione, l’operazione è considerata cessione di fabbricato e non di terreno edificabile. Per i fabbricati abitativi, la regola generale è l’esenzione IVA, salvo alcune eccezioni (ad esempio cessioni effettuate da imprese costruttrici entro cinque anni o con opzione per l’imponibilità). Per i fabbricati strumentali vale un regime analogo, con possibilità di optare per l’imponibilità IVA. In alcuni casi può applicarsi il reverse charge se l’operazione è imponibile e l’acquirente è soggetto passivo IVA. Solo quando la demolizione è parte integrante dell’operazione di vendita, e già avviata o contrattualmente collegata, la cessione può essere qualificata come vendita di terreno edificabile