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Il Modello Redditi è il documento fiscale e contabile che occorre presentare ogni anno al Fisco per comunicare i propri redditi ed effettuare i relativi versamenti delle imposte. Per le società e gli enti sono disponibili tre modelli:
| società di capitali, enti commerciali ed equiparati | SC |
|---|---|
| enti non commerciali ed equiparati | ENC |
| società di persone ed equiparate | SP |
In tale sede ci concentreremo sul Modello Redditi SP.
Il modello Redditi SP deve essere utilizzato dalle società e dalle associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
| 1 | società semplici; |
|---|---|
| 2 | società in nome collettivo e in accomandita semplice; |
| 3 | società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza); |
| 4 | società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); |
| 5 | associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; |
| 6 | aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); |
| 7 | gruppi europei di interesse economico GEIE. |
Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:
| 1 | le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi PF); |
|---|---|
| 2 | le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati); |
| 3 | i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute. |
Le principali novità contenute nel modello SP 2025 sono le seguenti:
Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale.
Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
Maggiorazione costo del personale. Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
Regime agevolato riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP). Nel quadro RA è stata prevista la determinazione del reddito imponibile agrario e dominicale prodotto da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in base alla nuova normativa introdotta dall’art. 1, comma 44, della legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 13, comma 3-bis, del DL n. 215/2023, per gli anni 2024 e 2025.
Prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024; è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione VII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Nei quadri RF e RG è stata prevista la modifica dell’art. 56-bisdel TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025.
Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Riallineamento divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze.
Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
CIN. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive.
Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS e RN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Il modello Redditi SP 2025 deve essere presentato, in via telematica, entro il 31 ottobre 2025.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
| Saldo e I° acconto | 30 giugno 2025 |
|---|---|
| II° acconto | 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è domenica) |
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2024 e prima rata di acconto per il 2025) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2025 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell’Irap. L’Irpef è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).
| Rigo IR 21 | Acconto 2025 | Versamento | |
| Uguale o inferiore a 51,66 euro | non dovuto | - | |
|---|---|---|---|
| Se I° rata <257,52 euro | Unica soluzione - 100% di IR21 | Soggetti ISA |
|
| Soggetti NON ISA | |||
| Superiore a 257,52 euro | Soggetti ISA
| I° acconto = 50% di IR21 |
|
| II° acconto = 50% di IR21 |
|
||
| Soggetti NON ISA
| I° acconto = 40% di IR21 |
|
|
| II° acconto = 60% di IR21 |
|
||
È possibile compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
I crediti che risultano dal Modello REDDITI 2025 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
La compensazione del credito per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 2 milioni di euro. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
L’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 2.000.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre.
I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna ‘‘rateazione/ regione/prov.’’ del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto.
Interessi di mora sulle somme rateizzate: Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente mediante l’apposito codice tributo.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Rateizzazione titolari e NON titolari di Partita Iva
L’articolo 13 del decreto fiscale 2025 n. 84/2025 ha differito i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
| Soggetti beneficiari |
|
|
|---|---|---|
| Per quali versamenti | somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2025 | |
| Termine di effettuazione versamenti | 21 luglio 2025 | 21 luglio 2025 |
| 20 agosto 2025 | 20 agosto 2025 | |
| Versamenti soggetti ISA (proroga) | |||||
| senza maggiorazione | con maggiorazione | ||||
| n. rata | scadenza | interessi % | n. rata | scadenza | interessi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 luglio | - | 1 | 20 agosto | - |
| 2 | 20 agosto | 0,18 | 2 | 16 settembre | 0,18 |
| 3 | 16 settembre | 0,51 | 3 | 16 ottobre | 0,51 |
| 4 | 16 settembre | 0,84 | 4 | 17 novembre | 0,84 |
| 5 | 17 novembre | 1,17 | 5 | 16 dicembre | 1,17 |
| 6 | 16 dicembre | 1,5 | |||
| Raccolta e verifiche documenti giustificativi | |||
| Nome e cognome | |||
|---|---|---|---|
| Codice fiscale | |||
| P. Iva | |||
| Luogo e data nascita | |||
| Codice attività | |||
| Totale Ricavi | |||
| ISA |
|
||
| Cod. ISA | |||
| Operazioni straordinarie |
In caso di risposta affermativa indicare la data dell’operazione ________ |
||
| Canone RAI |
|
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| Annotazioni | |||
| Documentazione allegata |
|
||
| Presentazione dichiarazione |
|
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| Periodo d’imposta |
|
||
| Versamento saldo e primo acconto |
|
||
| Debiti o crediti da compensare |
|
||
| Credito > 5.000 € |
|
||
| Visto di conformità |
|
||
| Il contribuente intende rateizzare gli importi dovuti |
|
||
| N° rate rateizzazione |
|
||
| ISA | Dati contabili | SI | NO |
| Dati gestionali | SI | NO | |
| adeguamento | SI | NO | |
| È stata versata IVA in misura maggiore? | SI | NO | |
| Verifica trasferimento maggiori ricavi in quadro RF | SI | NO | |
| Quadro RF | |||
| Utile | € | ||
| Perdita | € | ||
| Variazioni in aumento | SI | NO | |
| Variazioni in diminuzione | SI | NO | |
| Casi particolari | SI | NO |
|
| Quadro RG
|
|||
| Reddito o perdita | SI | NO | |
| Casi particolari | SI | NO | |
| Quadro RN
|
|||
| Start up | SI | NO |
|
| Reddito minimo società di comodo | SI | NO |
|
| Perdite non compensate | SI | NO |
|
| Detrazioni d’imposta
|
|||
| erogazioni liberali in denaro | € | ||
| investimenti in start-up | € | ||
| spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica | € | ||
| spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente | € | ||
| spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti | € | ||
| spese per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti | € | ||
| Quadro RQ
|
|||
| Imposta sostitutiva maggiori valori beni | SI | NO |
|
| Rivalutazione | SI | NO |
|
| Quadro RO | |||
| Elenco amministratori | SI | NO |
|
| Elenco soci per trasparenza | SI | NO |
|
| prospetto di attribuzione reddito ai soci | SI | NO |
|
| Quadro RS
|
|||
| Deducibilità svalutazione | SI | NO |
|
| Ammortamento terreni | SI | NO |
|
| prospetto prezzi trasferimento | SI | NO |
|
| Prospetto ACE | SI | NO |
|
| Prospetto società di comodo | SI | NO |
|
| Prospetto sopravvenienze attive e plusvalenze da rateizzare | SI | NO |
|
| Aiuti di Stato | SI | NO |
|
| Quadro OP
|
|||
| Tonnage tax | SI | NO |
|
| Patent box | SI | NO |
|
| Quadro RU
|
|||
| Crediti d’imposta | SI | NO |
|
| Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna | SI | NO |
|
| Verifica credito residuo | SI | NO |
|
| Verifica F24 utilizzo credito | SI | NO |
|
(prezzi IVA esclusa)