28 novembre 2025

Trasmissione spese sanitarie, invio annuale entro il 31 gennaio 2026

Infostudio n. 46 del 28.11.2025
Autore: Serena Pastore

Gentile Cliente, 

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle importanti novità introdotte in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), efficaci già a partire dai dati relativi al 2025.

Premessa

Il decreto del MEF del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, ha aggiornato le modalità operative e le scadenze per la trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS, modificando il DM 19 ottobre 2020 e sostituendo integralmente il disciplinare tecnico (Allegato B).

Le nuove regole si applicano già ai dati relativi al 2025.

Cosa prevede il nuovo decreto

Le principali novità riguardano:

  • invio annuale dei dati, anziché mensile o semestrale;
  • scadenza unica annuale stabilita dal MEF;
  • aggiornamento dell’allegato tecnico per la messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate, utili ai controlli formali.

Nuova scadenza: invio entro il 31 gennaio dell’anno successivo

A partire dai dati relativi al 2025 i soggetti obbligati devono trasmettere i dati delle spese sanitarie entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Per i dati del 2025, la scadenza ordinaria del 31 gennaio 2026 coincide con il sabato:

 ➡ la scadenza si sposta automaticamente al 2 febbraio 2026.

Non esistono più obblighi di invio mensili o semestrali.

Chi è obbligato all’invio

Oltre ai soggetti già tenuti dal 2015 e 2016 (farmacie, medici, strutture sanitarie, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari ecc.), sono obbligati anche:

  • strutture della sanità militare;
  • farmacia assistenziale ANMIG;
  • biologi;
  •  tutti i professionisti iscritti ai nuovi Albi sanitari (tecnici sanitari, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti dentali, educatori professionali, terapisti, ecc.);
  • massofisioterapisti con titolo L. 403/1971;
  • ottici.

Codici ATECO ottici:

  • chi ha iniziato l’attività prima del 1/4/2025 può usare ancora ATECO 47.78.20;
  • chi ha iniziato l’attività dal 1/4/2025 deve avere ATECO 47.74.01 per accreditarsi al Sistema TS.

Cosa fare se è stato inviato il primo semestre per errore

L’invio semestrale non è vietato, ma non è più richiesto.

  • I dati già trasmessi restano validi.
  • Non devono essere duplicati.
  • Entro il 2 febbraio 2026 va inviato solo ciò che manca, cioè il secondo semestre 2025 o eventuali integrazioni.

Regola pratica:

  • Primo semestre già inviato? Perfetto → non va reinviato.
  • Inviare solo il secondo semestre e correggere eventuali omissioni.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, si applica la sanzione di:

  • 100 euro per ogni documento di spesa,
  • massimo 50.000 euro.

Esclusione della sanzione:

Nei casi di errata comunicazione dei dati non si applica alcuna sanzione se la trasmissione dei dati corretti avviene:

  • entro 5 giorni dalla scadenza, oppure
  • entro 5 giorni dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile usare il ravvedimento operoso; se la trasmissione avviene entro 60 giorni, la sanzione base è ridotta a un terzo (max 20.000 euro).

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