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Se invio la dichiarazione IVA entro il 30 aprile 2026 e successivamente mi accorgo di errori, devo fare un’integrativa o una correttiva nei termini?
Quando la dichiarazione IVA annuale viene trasmessa entro la scadenza ordinaria ma, successivamente all’invio, il contribuente si accorge della presenza di errori o omissioni, è necessario distinguere attentamente tra due strumenti previsti dall’ordinamento tributario: la dichiarazione correttiva nei termini e la dichiarazione integrativa. La scelta tra le due dipende essenzialmente dal momento in cui viene individuato l’errore rispetto al termine di presentazione della dichiarazione.
Nel caso prospettato, se la dichiarazione IVA viene inviata e successivamente si rileva un errore prima della scadenza del termine ordinario di presentazione, è possibile procedere con una dichiarazione correttiva nei termini. Per il periodo d’imposta 2025, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, come stabilito dall’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Pertanto, fino a tale data il contribuente può trasmettere una nuova dichiarazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.
La dichiarazione correttiva nei termini consente di modificare qualsiasi dato della dichiarazione originaria, sia nel caso in cui l’errore abbia determinato un maggiore debito d’imposta sia nel caso opposto, cioè quando abbia comportato un minor credito o un maggior credito rispetto a quello spettante. La nuova dichiarazione sostituisce integralmente la precedente e viene considerata, a tutti gli effetti, la dichiarazione valida ai fini fiscali.
Diversa è invece la situazione che si verifica quando l’errore viene individuato dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In questo caso non è più possibile utilizzare la correttiva nei termini, ma occorre presentare una dichiarazione integrativa, disciplinata sempre dall’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998, il quale consente la rettifica delle dichiarazioni già presentate. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti per l’accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo quanto previsto dall’articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso prospettato, quindi, se l’errore viene individuato prima del 30 aprile 2026, il contribuente dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva nei termini barrando l’apposita casella nel frontespizio del modello. Tale dichiarazione sostituirà integralmente quella inviata in precedenza.
Occorre però prestare particolare attenzione qualora le modifiche riguardino dati già comunicati tramite la LIPE del quarto trimestre, cioè la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Infatti, se la dichiarazione annuale corregge informazioni che risultano difformi rispetto a quelle trasmesse con la LIPE, si configura una violazione relativa all’infedeltà o omissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche.
In tali casi è necessario procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, versando la sanzione prevista per l’errata o omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche. La sanzione ordinaria, disciplinata dall’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, va da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Tramite ravvedimento operoso, la sanzione può essere ulteriormente ridotta in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 104/2017 qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente deve comunque trasmettere la comunicazione LIPE originariamente omessa, incompleta o errata.
Diversamente, tale obbligo viene meno quando la regolarizzazione avviene direttamente tramite la dichiarazione annuale IVA o successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale vengono integrati o corretti i dati delle liquidazioni periodiche, è dovuta soltanto la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta tramite ravvedimento operoso.
Se invece le irregolarità non risultano sanate nella dichiarazione annuale, ai fini del ravvedimento sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa, versando sia la sanzione per dichiarazione infedele prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/1997, sia quella di cui all’articolo 11, comma 2-ter, entrambe ridotte in base al momento della regolarizzazione.
In sintesi, quando l’errore viene individuato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA, si procede con una correttiva nei termini, mentre se l’errore emerge successivamente si rende necessaria una dichiarazione integrativa. Tuttavia, qualora le correzioni incidano sui dati delle liquidazioni periodiche già trasmesse, sarà necessario regolarizzare anche la violazione relativa alla LIPE mediante ravvedimento operoso, con il versamento delle relative sanzioni ridotte.