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Un’impresa sociale costituita in forma non societaria (ad esempio una fondazione) può applicare l’IVA al 5% sulle prestazioni educative, sanitarie o socio-assistenziali rese a favore di soggetti svantaggiati, scegliendo tale aliquota in luogo del regime di esenzione?
No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese sociali costituite in forma diversa da quella societaria, comprese le fondazioni, non possono optare per l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% in luogo dell’esenzione. L’agevolazione dell’aliquota al 5%, infatti, è stata strutturata come misura riservata alle imprese sociali costituite in forma societaria, mentre per le imprese sociali non societarie trova applicazione l’inclusione nell’ambito delle esenzioni IVA previste dall’art. 10 del DPR 633/1972.
Il chiarimento richiamato in videoconferenza prende le mosse da un dato normativo di grande impatto: le imprese sociali costituite in forma non societaria (in larga parte fondazioni) risultano ora incluse nell’ambito soggettivo delle esenzioni previste dall’art. 10 del DPR 633/72, in particolare ai nn. 15), 19), 20) e 27-ter).
In termini concreti, ciò significa che, laddove le prestazioni rese rientrino nelle tipologie agevolate e siano rispettati i requisiti previsti dalle singole disposizioni, l’operazione può essere qualificata come esente IVA. L’esenzione, come noto, comporta che in fattura non si applichi l’imposta e, al tempo stesso, incide sul diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (tema che, però, va gestito caso per caso, tenendo conto della struttura complessiva dell’ente e dell’eventuale presenza di attività imponibili).
Diversa è la situazione delle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V del codice civile, cioè in forma societaria. Per queste ultime, è stato chiarito che l’esenzione non si applica, ma si apre la possibilità di fruire dell’aliquota IVA del 5% in rapporto a determinate prestazioni (educative, sanitarie e socio-assistenziali) rese a favore di soggetti svantaggiati.
La base normativa richiamata è il n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 186/2025. In pratica, il legislatore ha costruito un doppio binario:
Il chiarimento dell’Agenzia è netto: l’aliquota agevolata al 5% non è un’opzione alternativa all’esenzione per le imprese sociali non societarie, perché la norma la riserva alle imprese sociali societarie.
Di conseguenza, per una fondazione impresa sociale (o altra forma non societaria) non è corretto “scegliere” il 5% se la prestazione ricade nell’esenzione dell’art. 10: l’ente dovrà applicare il regime esente, salvo che l’operazione non rientri per sua natura nell’esenzione o non ne soddisfi i requisiti.