Domanda – Se viene trasmessa, entro 90 giorni dalla scadenza prevista dalla legge per la presentazione tempestiva, una dichiarazione dei redditi che rettifica a sfavore l’imposta dovuta, con riferimento alla penalità applicabile (come da prassi amministrativa) per la casistica trova applicazione la penalità antecedente o successiva al c.d. “Decreto Sanzioni”?
Risposta – Si è visto come, relativamente alle dichiarazioni integrative presentate nel c.d. “intervallo di tardività” rispetto al termine originario, sia stato sostenuto (ex multis circolare n. 42/E del 12/10/2016, § 2.1) In linea generale la dichiarazione trasmessa tardivamente, nel caso in esame entro il 29/01/2025 (90 giorni dal 31/10/2024), pur risultando in ogni caso validamente presentata risulta sanzionata solamente in misura fissa, con penalità pari a
250 euro – minimo edittale ex art. 1, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 471/1997 stabilito per la dichiarazione
omessa nel caso in cui non siano dovute imposte. Con possibilità, peraltro, di ridurre la suddetta penalità tramite ravvedimento operoso, considerato che l’art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs 472/1997 dispone espressamente la diminuzione di tale sanzione a 1/10 del minimo, quindi a
25 euro (senza che sia cambiato nulla rispetto a quanto previsto dal c.d. “Decreto Sanzioni”.
Va però prestata attenzione al fatto che, qualora siano stati omessi i versamenti correlati a tale dichiarazione tardiva, al di là della sanzione vista per il modello dichiarativo, tali irregolarità dei versamenti saranno parimenti sanzionate, nello specifico con applicazione della sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs 471/1997), al pari di quanto sarebbe accaduto per gli errori dei pagamenti correlati a una dichiarazione presentata tempestivamente. Quest’ultima penalità potrebbe poi essere ridotta:
- al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni, oppure
- all’1% per ogni giorno qualora il versamento tardivo sia contenuto nei primi 14 giorni,
considerando che tali aliquote sanzionatorie sono quelle applicabile ante entrata in vigore delle disposizioni del citato D.Lgs 87/2024, dato che le riduzioni sanzionatorie apportate da quest’ultimo testo di riforma valgono solamente per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024, data successiva alla scadenza prevista per i
pagamenti in questione.
In tutti i casi di cui sopra si può comunque procedere con il
ravvedimento dei versamenti omessi e correlati alla dichiarazione tardiva, sempre stando alle riduzioni precedenti al “Decreto Sanzioni” (da 1/10 a 1/5 nelle varie ipotesi di interesse).
Pertanto se nel caso in esame il contribuente “privato” avesse omesso di adempiere, entro il 30/06/2024, 1.000 euro di saldo IRPEF 2023 e 400 euro a titolo di primo acconto 2024 per la stessa imposta, lo stesso potrebbe procedere regolarizzando spontaneamente la propria situazione versando complessivamente:
- 1) imposte per 1.400 euro (con codici tributo 4001 per il saldo 2023 e 4033 per la prima quota dell’acconto 2024);
- 2) sanzioni per
- 25 euro relativamente alla tardività di presentazione del modello Redditi, con codice tributo 8911), e
- 420 euro (30% x 1.400) con riguardo ai versamenti irregolarmente adempiuti, importo eventualmente ridotto a 52,50 euro (1/8) se il ravvedimento viene effettuato entro un anno dalla violazione, con codice tributo 8901;
- 3) interessi al tasso legale del 2,5%, ex art. 1 del D.M. 29/11/2023, calcolati a partire dalla richiamata scadenza del 30 giugno di quest’anno, con codice tributo 1989.