10 settembre 2026

Modello Redditi PF 2026: come compilare il quadro RT con una minusvalenza pregressa?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un contribuente, al di fuori dell’esercizio di impresa, nel corso del 2025 ha ceduto una partecipazione non qualificata, mai oggetto di rideterminazione del costo fiscale, realizzando e incassando una plusvalenza pari a 200.000 euro. Il contribuente dispone inoltre di una minusvalenza di 192.300 euro, derivante dalla cessione di un’altra partecipazione e realizzata nel 2024, ancora utilizzabile in compensazione. Come deve essere compilato il quadro RT del modello Redditi PF 2026? Quale importo deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 26%?

Nel caso prospettato, la plusvalenza deve essere indicata nel quadro RT del modello Redditi PF 2026, destinato ad accogliere i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67 del TUIR, tra cui rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate.

Per le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 trova applicazione, in via generale, l’imposta sostitutiva del 26%. Ai fini dichiarativi assume rilievo il criterio di cassa: la plusvalenza deve essere dichiarata nell'anno in cui viene percepito il relativo corrispettivo.

Nel caso in esame, poiché il corrispettivo è stato incassato nel 2025, l’operazione confluisce nel modello Redditi PF 2026.

La compilazione interessa innanzitutto la sezione II-A del quadro RT. Nei righi RT11, colonne 1 e 2, devono essere indicati rispettivamente il corrispettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Non essendo intervenuta alcuna rivalutazione, non deve essere utilizzato il rigo RT12.

La minusvalenza pregressa di 192.300 euro deve invece essere riportata nel rigo RT13 e utilizzata a riduzione della plusvalenza realizzata nel 2025. Il quadro RT applica infatti un principio di compensazione “per masse”: le plusvalenze possono essere compensate esclusivamente con minusvalenze appartenenti alla medesima categoria, mentre l'eventuale eccedenza negativa può essere riportata nei periodi successivi, entro il limite del quarto periodo d'imposta.

La plusvalenza netta da indicare nella sezione VI, rigo RT52, è quindi pari a: 200.000 – 192.300 = 7.700 euro.

Su tale importo deve essere calcolata l’imposta sostitutiva del 26%, da liquidare nella sezione II-B: 7.700 × 26% = 2.002 euro.

Pertanto, nei righi RT73-RT74 risulta un’imposta sostitutiva dovuta pari a 2.002 euro.

Qualora, invece, la cessione avesse generato una minusvalenza, non vi sarebbe alcuna imposta da liquidare nella sezione II-B; l’importo negativo dovrebbe essere evidenziato nel prospetto delle minusvalenze, al rigo RT102, per consentirne il riporto agli anni successivi.

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