5 agosto 2026
Dichiarazione redditi - compilazione
5 agosto 2026

Modello Redditi SC 2026, società aderente al CPB: il reddito effettivo deve essere comunque dichiarato?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Una S.r.l. ha aderito al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Nel 2025 la società ha conseguito un reddito effettivo pari a 60.000 euro, mentre il reddito proposto e accettato ai fini del CPB ammonta a 48.000 euro. Nel corso dell’esercizio è stata inoltre realizzata una plusvalenza non rateizzata di 8.000 euro.

Considerato che, durante il periodo di efficacia del concordato, l’IRES è determinata assumendo come riferimento il reddito concordato, la società deve comunque calcolare e indicare nel modello REDDITI SC 2026 il reddito effettivamente prodotto? In caso affermativo, come devono essere esposti i due valori nel quadro CP e quale importo deve confluire nel reddito imponibile?

Sì, la società è comunque tenuta a determinare e dichiarare il reddito effettivamente prodotto, anche se ha aderito al concordato preventivo biennale. L’adesione al CPB, infatti, non elimina gli ordinari obblighi di determinazione del risultato fiscale, ma introduce un sistema fondato sulla coesistenza di due valori distinti: il reddito concordato, rilevante ai fini della determinazione dell’imposta, e il reddito effettivo, che deve continuare a essere indicato in dichiarazione.

In particolare, il quadro RF deve essere compilato secondo le regole ordinarie, apportando al risultato civilistico le variazioni fiscali previste dal TUIR. Tuttavia, nel rigo RF63 non confluisce il risultato che sarebbe ordinariamente emerso dal quadro, ma il reddito concordato rettificato indicato nel rigo CP7, colonna 5. Quest’ultimo importo viene poi riportato nel quadro RN ai fini della determinazione dell’IRES.

Il reddito effettivo, calcolato senza considerare gli effetti dell’adesione al CPB, deve invece essere esposto nella Sezione IV del quadro CP, dedicata proprio al “Reddito effettivo”. Nel caso di una società che non possiede altri redditi, l’importo risultante dal quadro RF deve essere indicato nel rigo CP10, colonna 1, e coincide con il reddito complessivo effettivo riportato nella colonna 3.

Nel caso prospettato, il reddito concordato iniziale è pari a 48.000 euro. La plusvalenza di 8.000 euro, tuttavia, non è compresa nella base oggetto di concordato. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede, infatti, che il reddito concordato sia rettificato tenendo conto di specifici componenti, tra i quali rientrano le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti.

La plusvalenza deve pertanto essere indicata nel rigo CP6, colonna 1. La sua inclusione determina un reddito concordato rettificato pari a: 48.000 + 8.000 = 56.000 euro.

Nel rigo CP7 saranno quindi indicati 48.000 euro come reddito concordato, 8.000 euro come saldo delle variazioni e 56.000 euro quale reddito concordato rettificato. Quest’ultimo importo confluirà nel rigo RF63 e, successivamente, nel quadro RN, rappresentando la base imponibile da assoggettare a IRES.

Il reddito effettivo di 60.000 euro dovrà comunque essere riportato nel rigo CP10. Esso, però, non sostituirà il reddito concordato rettificato ai fini della liquidazione dell’imposta. L’articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce, infatti, che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi conseguiti durante il periodo di efficacia del concordato non rilevano, salvo le eccezioni previste dalla disciplina, per la determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 

Il reddito effettivo non rappresenta, tuttavia, un dato meramente informativo. L’articolo 35, comma 2, del decreto CPB dispone che, quando il riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura, anche non tributari, dipende dal possesso di determinati requisiti reddituali, si deve considerare il reddito effettivo e non quello concordato.

Pertanto, nel caso esaminato, la società dichiarerà entrambi i valori: 56.000 euro come reddito concordato rettificato da assoggettare ordinariamente a IRES e 60.000 euro come reddito effettivamente prodotto, da indicare nella Sezione IV del quadro CP.

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