11 marzo 2025

Compensazione e visto di conformità

Dossier n. 09 - 2025

Autore: Redazione Fiscal Focus
I crediti relativi alle imposte dirette possono essere compensati senza alcun vincolo se di ammontare inferiore a 5.000 euro. Con il DL n. 50/2017 è stato stabilito che, per importi superiori a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 D.Lgs. n. 241/1997) da parte di un professionista abilitato sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito. La compensazione tramite modello F24 sarà possibile solamente a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica della dichiarazione.

Indice argomenti

  • Compensazione e visto di conformità
  • Compensazione TR
  • Adesione al CPB e compensazioni IVA
  • Dichiarazione integrativa con visto di conformità se il modello originario lo recava
  • Credito IVA anno precedente non compensato e LIPE
  • Compensazione credito IVA in presenza di cartelle rateizzate e rottamazione-quater
  • Utilizzo crediti bonus edilizi
  • Visto necessario per compensazione orizzontale
  • Gruppo IVA: il divieto di compensazione opera per tutti i partecipanti
  • Compensazione verticale
  • Concordato preventivo e utilizzo in compensazione del credito IVA
  • Mancata apposizione visto di conformità
  • Creazione artificiosa di un debito
  • Ravvedimento acconto IVA
  • Compilazione quadro VP
  • Utilizzo credito Iva anno precedente
  • Credito IVA anno precedente non compensato e visto di conformità
  • Credito IVA anno precedente vistato e non totalmente compensato
  • L’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al concordato è compensabile
  • Regole compensazione IVA valide anche per IRAP e IRPEF
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  • Compensazione e visto di conformita (PDF) (425 kB)
Compensazione e visto di conformita
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