I crediti relativi alle imposte dirette possono essere compensati senza alcun vincolo se di ammontare inferiore a 5.000 euro. Con il DL n. 50/2017 è stato stabilito che, per importi superiori a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 D.Lgs. n. 241/1997) da parte di un professionista abilitato sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito. La compensazione tramite modello F24 sarà possibile solamente a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica della dichiarazione.
Indice argomenti
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Compensazione e visto di conformità
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Compensazione TR
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Adesione al CPB e compensazioni IVA
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Dichiarazione integrativa con visto di conformità se il modello originario lo recava
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Credito IVA anno precedente non compensato e LIPE
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Compensazione credito IVA in presenza di cartelle rateizzate e rottamazione-quater
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Utilizzo crediti bonus edilizi
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Visto necessario per compensazione orizzontale
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Gruppo IVA: il divieto di compensazione opera per tutti i partecipanti
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Compensazione verticale
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Concordato preventivo e utilizzo in compensazione del credito IVA
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Mancata apposizione visto di conformità
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Creazione artificiosa di un debito
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Ravvedimento acconto IVA
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Compilazione quadro VP
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Utilizzo credito Iva anno precedente
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Credito IVA anno precedente non compensato e visto di conformità
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Credito IVA anno precedente vistato e non totalmente compensato
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L’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al concordato è compensabile
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Regole compensazione IVA valide anche per IRAP e IRPEF
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Compensazione e visto di conformita (PDF) (425 kB)
Compensazione e visto di conformita
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