L’art. 1, comma 16 della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), nel tentativo di attenuare le disparità di trattamento tra lavoratori con e senza figli, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite complessivo è innalzato a 2.000 euro in riferimento alle medesime tipologie di benefit. I predetti limiti troveranno però applicazione fino al 31 dicembre 2024.
Indice argomenti
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Fringe benefits
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Trasferta
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Trasferta fuori dal territorio comunale
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Fringe benefit amministratori senza compenso
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Spese ristoranti
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Detrazione e deducibilità auto aziendali
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Guida auto ad uso promiscuo
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Utenze domestiche
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Indennità lavoratori trasfertisti
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Superamento del limite massimo e relativa tassazione
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Detrazione IVA veicoli concessi in benefit ai dipendenti
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Prestiti erogati ai lavoratori
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Spese telefoniche
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Spese di affitto
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Detassazione premi di risultato
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Rinegoziazione del mutuo
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Fringe Benefits. (PDF) (379 kB)
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