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Il D.Lgs. 276/2003 (art. 2, comma 1, lettera h) inquadra gli enti bilaterali quali organismi costituiti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativi dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Difatti, il concetto di bilateralità ricomprende l'insieme delle istituzioni pariteticamente gestite, costituite e regolate dall'autonomia collettiva nella parte obbligatoria del contratto collettivo ma con prestazioni che possono essere ascritte alla parte normativa del CCNL.
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