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Il rinnovo 2025–2028 del CCNL metalmeccanica industria non si esaurisce negli aumenti degli importi stabiliti come minimali retributivi: il cuore del cambiamento sta nel modo in cui vengono riscritti alcuni snodi gestionali (orari, conto ore, turni, stabilizzazioni, somministrazione), e nel rafforzamento delle tutele su salute e genitorialità. Olttr all’aggiornamento procedure HR, occorre rivedere e adeguare regole interne su permessi/turni, anagrafiche e flussi payroll (welfare e minimi), nonché check dei contratti a termine e delle missioni in somministrazione per evitare scostamenti e contenzioso.
Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm hanno rinnovato il CCNL metalmeccanico (industria e installazione impianti) introducendo incrementi dei minimi, welfare potenziato e un pacchetto di interventi che incide su orario, permessi, mansioni, tutela della persona, genitorialità e gestione dei rapporti non stabili.
La decorrenza è stata fissata dal 22 novembre 2025 e resta in vigore fino al 30 giugno 2028, con applicazione sia della parte economica sia della parte normativa, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti.
L’impianto complessivo si muove su due direttrici: da un lato il consolidamento del potere d’acquisto (minimi e welfare), dall’altro l’aggiornamento delle regole organizzative e delle tutele, con particolare attenzione ai temi di salute, inclusione e stabilizzazione.
Sono previsti aumenti dei minimi a partire dal 1° giugno 2026, poi 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028, con aggiornamento progressivo per tutti i livelli.
Dal 1° gennaio 2026 il welfare contrattuale passa da 200 a 250 euro annui. L’importo deve essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo; per il solo 2026 è previsto il caricamento entro febbraio 2026. Si tratta di un aggiornamento rilevante di un istituto già presente, che impone alle aziende di verificare tempi e procedure della piattaforma welfare adottata.
È prevista una quota associativa straordinaria di 30 euro annui per i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie, con trattenuta sulla retribuzione di giugno 2026, 2027 e 2028, salvo rifiuto tramite modulistica e termini indicati (affissione informativa tra 1° febbraio e 15 aprile 2026; consegna modulo con busta paga di aprile; restituzione entro 15 maggio 2026).
Sul tema dell’esercizio di mansioni superiori, vengono precisati i periodi che fanno maturare il diritto al passaggio al livello superiore (con soglie differenziate anche per i livelli più elevati).
In materia di orario di lavoro, permessi e conto ore si prevede maggiore flessibilità ma con regole più stringenti
L’orario plurisettimanale viene esteso fino a 96 ore annue (in precedenza 80), con tetto settimanale di 48 ore. Aumentano anche i massimali annui combinati tra plurisettimanale e straordinario in “quote esenti” pari a:
Inoltre, dalla 81ª ora in avanti è prevista una maggiorazione elevata all’8% (logica di costo crescente sulle eccedenze).
Dal 1° gennaio 2027 sono introdotti permessi annui extra per i non siderurgici impiegati in turnazione notturna (con incremento ulteriore dal 2028 per cicli più intensi), con regole su quota fruibile collettivamente e criteri di gestione delle richieste individuali (preavviso, percentuali massime di assenza contemporanea e deroghe per gravi motivi).
Le ore non utilizzate confluiscono in un conto ore per ulteriori 24 mesi; nel secondo anno il datore invita alla programmazione e, in mancanza, può pianificare la fruizione. I residui al termine del biennio sono liquidati.
Il rinnovo recepisce e traduce in ambito contrattuale misure dedicate a lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti (con specifica soglia di invalidità) introducendo permessi aggiuntivi per cure/accertamenti e la possibilità di un congedo fino a 24 mesi, attivabile con prescrizione del medico competente.
Viene inoltre ampliato il comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con estensioni progressive per anzianità e integrazione economica fino all’80% durante il periodo di estensione.
Dal 1° gennaio 2026 è previsto un permesso annuo di 3 giorni per malattia dei figli fino a 4 anni, con indennità all’80% e regole operative su preavviso (entro 2 ore dall’inizio turno), certificazione e non cumulabilità tra genitori nella stessa giornata, oltre al coordinamento con eventuali previsioni aziendali.
Per i lavoratori migranti, nelle aziende con più di 150 dipendenti e con almeno 5 anni di anzianità, è prevista la possibilità di richiedere (una volta ogni triennio) un’aspettativa non frazionabile da 1 a 2 mesi per ricongiungimento familiare nel Paese d’origine, con tetto massimo di contemporaneità (1% della forza dell’unità produttiva).
Vengono tipizzate causali che consentono apposizione del termine oltre 12 mesi e fino a 24 mesi in specifiche ipotesi (anagrafiche, condizioni occupazionali, fiere/eventi, progetti a durata predeterminata, commesse temporanee).
Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo di tali causali per contratti >12 mesi è collegato a un requisito occupazionale: l’azienda deve aver stabilizzato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno precedente (con esclusioni).
Dal 1° gennaio 2026 è introdotto un meccanismo per cui il lavoratore in missione con somministrazione a tempo indeterminato, presso la stessa azienda e con mansioni di pari livello/categoria, maturando una durata complessiva superiore a 48 mesi (anche non consecutivi), acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore; ai fini del conteggio non rilevano i periodi fino al 30 giugno 2025.
Resta fermo il rispetto dei limiti di legge sul ricorso alla somministrazione.
Per le aziende con almeno 50 dipendenti è previsto un flusso informativo verso le RSU territoriali, su richiesta e tramite l’associazione di categoria, per consentire il monitoraggio della parità di genere (organici, retribuzioni per categorie/livelli, saldo assunzioni-cessazioni, con evidenza del dato femminile).
Un’azienda metalmeccanica industriale con 120 dipendenti applica il CCNL Metalmeccanica Industria.
Nel corso del 2026 utilizza l’orario plurisettimanale per far fronte a un picco produttivo, facendo lavorare alcuni operai su turni fino a 48 ore settimanali. Uno dei lavoratori, inquadrato al livello C3, presta complessivamente:
Alla fine del 2026 il lavoratore non ha utilizzato tutte le ore accantonate nel conto ore individuale.
In base al rinnovo del CCNL:
L’azienda opera correttamente nei limiti contrattuali, ma deve:
1. Con il nuovo CCNL è possibile superare il vecchio limite di 80 ore di plurisettimanale annuo?
Sì. Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria ha innalzato il limite annuo dell’orario plurisettimanale a 96 ore. Resta fermo il rispetto del limite settimanale massimo di 48 ore e dei tetti complessivi annui tra plurisettimanale e straordinario.
2.Cosa succede alle ore accantonate nel conto ore se il lavoratore non le utilizza?
Le ore confluiscono nel conto ore individuale e restano disponibili per 24 mesi.
Nel secondo anno il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a programmare la fruizione; se il lavoratore non aderisce, l’azienda può pianificare unilateralmente. Decorso il biennio, le ore residue devono essere liquidate in busta paga.
3. Il rinnovo introduce novità sulla stabilizzazione dei contratti a termine?
Sì. Dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo di causali che consentono contratti a termine oltre i 12 mesi è subordinato alla condizione che l’azienda abbia stabilizzato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno precedente, al netto delle esclusioni previste. La previsione mira a incentivare la trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato.
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Ambito |
Novità introdotte |
Decorrenza / Note operative |
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Durata CCNL |
Rinnovo valido per il periodo 2025–2028 |
Decorrenza dal 22 novembre 2025, scadenza 30 giugno 2028 |
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Minimi tabellari |
Incrementi retributivi scaglionati per tutti i livelli |
Aumenti dal 1° giugno 2026, 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028 |
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Welfare contrattuale |
Aumento welfare annuo da 200 a 250 euro |
Dal 1° gennaio 2026; per il solo 2026 caricamento entro febbraio |
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Quota associativa straordinaria |
Trattenuta di 30 euro annui per lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie |
Giugno 2026, 2027 e 2028, salvo rifiuto espresso |
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Orario plurisettimanale |
Limite annuo elevato da 80 a 96 ore |
Rimane il tetto di 48 ore settimanali |
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Straordinario e plurisettimanale |
Nuovi massimali annui combinati in quota “esente” |
128 ore (aziende >200 dip.), 136 ore (≤200 dip.) |
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Maggiorazioni |
Maggiorazione dell’8% dalla 81ª ora in avanti |
Introduzione di un costo crescente sulle eccedenze |
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Conto ore |
Ore fruibili entro 24 mesi, poi liquidazione |
Obbligo di invito alla programmazione nel secondo anno |
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Turnisti notturni |
Introduzione di permessi annui aggiuntivi |
Dal 1° gennaio 2027 (incrementi dal 2028 per cicli intensi) |
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Malattia e patologie gravi |
Permessi aggiuntivi e congedo fino a 24 mesi |
Per lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti |
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Disabilità |
Estensione del periodo di comporto e integrazione economica |
Estensioni progressive in base all’anzianità |
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Genitorialità |
3 giorni annui di permesso per malattia figli fino a 4 anni |
Dal 1° gennaio 2026, indennità all’80% |
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Lavoratori migranti |
Aspettativa non retribuita da 1 a 2 mesi per ricongiungimento |
Aziende >150 dipendenti, una volta ogni triennio |
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Contratti a termine |
Nuove causali per contratti oltre 12 mesi |
Dal 1° gennaio 2027 legate a requisito di stabilizzazione |
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Stabilizzazioni |
Obbligo di stabilizzazione del 20% dei cessati a termine |
Condizione per contratti >12 mesi dal 2027 |
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Somministrazione |
Diritto all’assunzione dopo 48 mesi complessivi |
Dal 1° gennaio 2026 (esclusi periodi ante 30.6.2025) |
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Parità di genere |
Flussi informativi verso RSU territoriali |
Aziende con almeno 50 dipendenti |
(prezzi IVA esclusa)