13 marzo 2026

Certificazione Unica 2026, come gestire i dati fiscali dei lavoratori impatriati

Focus Lavoro n. 10 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

La Certificazione Unica costituisce lo strumento attraverso cui il sostituto d’imposta attesta i redditi corrisposti e le ritenute operate nei confronti dei percipienti. Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione della sezione relativa ai lavoratori impatriati, per i quali la normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni in termini di riduzione della base imponibile. L’articolo analizza il quadro normativo del regime degli impatriati e fornisce indicazioni operative per la corretta compilazione della Certificazione Unica, evidenziando le principali criticità applicative per i sostituti d’imposta.

 

Il regime fiscale dei lavoratori impatriati

Il regime dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, successivamente modificato dal decreto crescita (d.l. n. 34/2019) e da ulteriori interventi normativi che ne hanno ridefinito l’ambito applicativo.

L’agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile dei redditi di lavoro prodotti in Italia dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In particolare, il regime prevede che:

  • il 70% del reddito di lavoro dipendente o assimilato non concorre alla formazione del reddito imponibile;
  • la percentuale di esclusione può arrivare al 90% per i soggetti che trasferiscono la residenza in determinate regioni del Mezzogiorno.

Il beneficio si applica per cinque periodi d’imposta, con possibilità di estensione in presenza di specifici requisiti (ad esempio presenza di figli minorenni o acquisto di un immobile residenziale in Italia).

Certificazione Unica e obblighi del sostituto d’imposta

La Certificazione Unica (CU) rappresenta il documento mediante il quale il sostituto d’imposta certifica:

  • i redditi corrisposti;
  • le ritenute fiscali operate;
  • i contributi previdenziali versati.

Nel caso dei lavoratori impatriati, la CU assume particolare rilievo in quanto deve evidenziare:

  • l’applicazione del regime agevolato;
  • l’importo dei redditi effettivamente imponibili;
  • la quota di reddito esclusa da imposizione.

La corretta compilazione della certificazione è essenziale per consentire:

  • la corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi del lavoratore;
  • l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
     

Compilazione della sezione dedicata ai lavoratori impatriati nella CU

Nella Certificazione Unica è presente una specifica sezione dedicata ai redditi agevolati, all’interno della quale devono essere indicati i dati relativi al regime impatriati.

In particolare, il sostituto d’imposta deve indicare:

  • il codice che identifica il regime agevolativo applicato;
  • l’ammontare del reddito erogato;
  • la quota di reddito esclusa da imposizione;
  • il reddito imponibile effettivamente assoggettato a tassazione.

La compilazione consente di distinguere i redditi assoggettati al regime agevolato da quelli integralmente imponibili.

Dal punto di vista operativo, il sostituto d’imposta deve:

  • determinare il reddito complessivamente corrisposto;
  • applicare la percentuale di abbattimento prevista dalla normativa;
  • indicare nella certificazione la quota imponibile risultante.
     

Indicazione del reddito imponibile IRPEF

Nei campi 1 e/o 2 della sezione “Dati Fiscali” della Certificazione Unica trovano indicazione i redditi percepiti dai lavoratori impatriati che usufruiscono del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015(imponibilità del reddito al 50%, al 30% o al 10%).

Nei campi 1 e/o 2, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro intrattenuto, deve, essere indicato il 50% (30% o 10%) del reddito corrisposto ed assoggettato ad imposizione fiscale. La scelta della corretta percentuale dipende dal momento in cui il lavoratore è rientrano in Italia ed ha richiesto l’applicazione dell’agevolazione. In particolare, si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • soggetto che è rientrato in Italia prima del 30 aprile 2019: la tassazione del reddito imponibile IRPEF è sempre del 50%;
  • soggetto che è rientrato in Italia successivamente al 30 aprile 2019: tassazione del reddito al:
    • 30%, in caso di trasferimento della residenza in Italia nelle regioni del “Nord“;
    • 10%, in caso di trasferimento della residenza in Italia nelle regioni del “Sud”.

Nella sotto sezione Redditi esenti della sezione “Altri dati” trova indicazione la rimanente parte del reddito (50%, 70% o 90%) non assoggettato ad imposizione fiscale (campo 465) ed il campo 5 (campo 464).

L’art. 5, co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2018 e successivamente modificato dal D.L. n. 124/2019, ha introdotto, modificando l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, particolari misure al fine di rendere appetibile il ricorso al regime fiscale agevolato degli impatriati. Le nuove disposizioni trovano applicazione, a partire dal periodo d’imposta 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. Nello specifico, viene proposto, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, prodotti in Italia dai lavoratori interessati, l’assoggettamento fiscale limitatamente al 30% del loro ammontare.

I soggetti che trasferiscono la loro residenza in una delle Regioni:

  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Sicilia;

occorre indicare nel

  • Campo 463/465, la rimanente parte del reddito (70%, 90%, 50%) non assoggettato ad imposizione fiscale;
  • Campo 462/464, il relativo codice identificativo:
    • 4 – somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 30 aprile 2019;
    • 6 – somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati;
    • 8 – somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal co. 5-bis, art. 16 D.Lgs. n. 147/15 modificato dal D.L. n. 34/19;
    • 9 – somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal co. 5-quater, art. 16 D.Lgs. n. 147/15 modificato dal D.L. n. 34/19;
    • 13 – somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) relative a compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno almeno un figlio minorenne o divenuto proprietario di almeno un unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;
    • 14 – somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) relative a compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Nel caso in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento dell’imponibile dovrà esserne data indicazione nelle Annotazioni della CU, tramite i codici di nuova istituzione CT e CU. Nel caso deve essere indicato l’ammontare di tali somme per permettere al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, nei campi 1 e 2 della CU deve essere indicato l’intero imponibile del lavoratore. Pertanto, i codici da indicare nelle annotazioni della Certificazione Unica sono i seguenti:

  • Codice CQ con l’evidenza dell’importo che non ha fruito dell’abbattimento del 70% dell’imponibile;
  • Codice CR con l’evidenza dell’importo che non ha fruito dell’abbattimento del 90% dell’imponibile;
  • Codice CS con l’evidenza dell’importo che non ha fruito dell’abbattimento del 50% dell’imponibile;
  • Codice CT con l’evidenza dell’importo che non ha fruito dell’abbattimento del 50% dell’imponibile relativo agli impatriati identificati dal codice 13;
  • Codice CU con l’evidenza dell’importo che non ha fruito dell’abbattimento del 50% dell’imponibile, relativo agli impatriati identificati dal codice 14.

In ogni caso, dovrà essere specificato che, per usufruire dell’agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

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