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La Certificazione Unica costituisce lo strumento attraverso cui il sostituto d’imposta attesta i redditi corrisposti e le ritenute operate nei confronti dei percipienti. Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione della sezione relativa ai lavoratori impatriati, per i quali la normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni in termini di riduzione della base imponibile. L’articolo analizza il quadro normativo del regime degli impatriati e fornisce indicazioni operative per la corretta compilazione della Certificazione Unica, evidenziando le principali criticità applicative per i sostituti d’imposta.
Il regime dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, successivamente modificato dal decreto crescita (d.l. n. 34/2019) e da ulteriori interventi normativi che ne hanno ridefinito l’ambito applicativo.
L’agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile dei redditi di lavoro prodotti in Italia dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In particolare, il regime prevede che:
Il beneficio si applica per cinque periodi d’imposta, con possibilità di estensione in presenza di specifici requisiti (ad esempio presenza di figli minorenni o acquisto di un immobile residenziale in Italia).
La Certificazione Unica (CU) rappresenta il documento mediante il quale il sostituto d’imposta certifica:
Nel caso dei lavoratori impatriati, la CU assume particolare rilievo in quanto deve evidenziare:
La corretta compilazione della certificazione è essenziale per consentire:
Nella Certificazione Unica è presente una specifica sezione dedicata ai redditi agevolati, all’interno della quale devono essere indicati i dati relativi al regime impatriati.
In particolare, il sostituto d’imposta deve indicare:
La compilazione consente di distinguere i redditi assoggettati al regime agevolato da quelli integralmente imponibili.
Dal punto di vista operativo, il sostituto d’imposta deve:
Nei campi 1 e/o 2 della sezione “Dati Fiscali” della Certificazione Unica trovano indicazione i redditi percepiti dai lavoratori impatriati che usufruiscono del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015(imponibilità del reddito al 50%, al 30% o al 10%).
Nei campi 1 e/o 2, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro intrattenuto, deve, essere indicato il 50% (30% o 10%) del reddito corrisposto ed assoggettato ad imposizione fiscale. La scelta della corretta percentuale dipende dal momento in cui il lavoratore è rientrano in Italia ed ha richiesto l’applicazione dell’agevolazione. In particolare, si possono verificare le seguenti ipotesi:
Nella sotto sezione Redditi esenti della sezione “Altri dati” trova indicazione la rimanente parte del reddito (50%, 70% o 90%) non assoggettato ad imposizione fiscale (campo 465) ed il campo 5 (campo 464).
L’art. 5, co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2018 e successivamente modificato dal D.L. n. 124/2019, ha introdotto, modificando l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, particolari misure al fine di rendere appetibile il ricorso al regime fiscale agevolato degli impatriati. Le nuove disposizioni trovano applicazione, a partire dal periodo d’imposta 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. Nello specifico, viene proposto, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, prodotti in Italia dai lavoratori interessati, l’assoggettamento fiscale limitatamente al 30% del loro ammontare.
I soggetti che trasferiscono la loro residenza in una delle Regioni:
occorre indicare nel
Nel caso in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento dell’imponibile dovrà esserne data indicazione nelle Annotazioni della CU, tramite i codici di nuova istituzione CT e CU. Nel caso deve essere indicato l’ammontare di tali somme per permettere al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, nei campi 1 e 2 della CU deve essere indicato l’intero imponibile del lavoratore. Pertanto, i codici da indicare nelle annotazioni della Certificazione Unica sono i seguenti:
In ogni caso, dovrà essere specificato che, per usufruire dell’agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
(prezzi IVA esclusa)