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A favore del lavoratore “invalido civile”, al quale sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, è riconosciuto il diritto alla fruizione di un congedo per cure, debitamente certificate, per un periodo non superiore a 30 giorni annui. A stabilirlo è l'articolo 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(prezzi IVA esclusa)