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Il TFR viene istituito dalla Legge 25 maggio 1982, n. 297 e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2120 del codice civile, che lo disciplina, “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”.
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