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L’art. 45, co. 1, del decreto legislativo n. 36/2023 stabilisce che gli oneri relativi alle attività tecniche “sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.
La nuova previsione, come si evince dalla relazione illustrativa, “stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalti”.
(prezzi IVA esclusa)