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Gli art. 61 e seguenti del Codice di Procedura Civile prevedono espressamente la possibilità di nomina, ove necessario, da parte del Giudice, di un Consulente Tecnico d'Ufficio (possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge lo dispone).
Si tratta di professionisti che lo affiancano, prestando la propria opera di consulenza, allo scopo di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e hanno l'obbligo di relazionare attraverso un elaborato che prende il nome di “Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
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