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Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 21/2022 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, all’art. 2, è stata prevista, per i datori di lavoro privato, la possibilità di corrispondere una somma, per il solo anno 2022, avente titolo di buono benzina (o analoghi) “c.d. bonus carburante”, nel limite di euro duecento per ogni dipendente. Tale importo non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(prezzi IVA esclusa)