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L’istanza volta a conseguire l’assegno sociale, ove presentata senza allegare la certificazione degli uffici finanziari prevista ex lege 153/69 per la pensione sociale, non precludere all’interessato la possibilità di proporre la domanda giudiziale, in quanto la certificazione degli uffici finanziari non è rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell’assegno. È quanto chiarisce la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nell’ambito di un giudizio instaurato ai fini dell’accertamento del diritto a beneficiare dell’assegno regolato dall’articolo 3 della Legge n. 335 del 1995.
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