4 dicembre 2025
Sentenze
4 dicembre 2025

Il reddito da fabbricati diversi dalla casa di abitazione rileva ai fini del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali

GiusLavoro n. 43 - 2025
Autore: Paola Mauro

 

Si segnala l’ordinanza n. 16006/2025 della Sezione Lavoro della Corte di cassazione che interviene riguardo al calcolo del limite reddituale necessario per ottenere o mantenere le prestazioni assistenziali di invalidità civile (pensione di invalidità/pensione sociale).

 

In proposito l’ordinanza chiarisce che possedere immobili diversi dalla prima casa incide sul diritto alla pensione di invalidità, perché il loro reddito deve essere conteggiato, anche se l’immobile non è locato e anche se si paga l’IMU.

L’IMU sostituisce l’IRPEF solo come modalità di imposizione, ma non elimina il reddito fondiario dalla base imponibile IRPEF, che resta rilevante per la normativa assistenziale.

Esattamente Cass., Sez. L, ord. n. 16006/2025 è stata così massimata: «Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della L. n. 153 del 1969, 12 e 19 della L. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.»  

In sintesi:

  • I redditi dei fabbricati non locati DEVONO essere computati ai fini del limite reddituale, anche se su tali immobili si paga l’IMU.
  • L’unico reddito da ESCLUDERE è quello della casa di abitazione, per espressa deroga contenuta nell’art. 26 L. n. 153/1969.

Il caso: indebito pensionistico

D.M., titolare di pensione di invalidità civile, ha ricevuto dall’INPS una richiesta di restituzione di somme che l’Ente riteneva indebitamente percepite. 

L’INPS, infatti, ha contestato il superamento del limite di reddito previsto dalla legge, a causa di alcuni fabbricati di proprietà della beneficiaria, diversi dall’abitazione principale e non locati.

Ebbene, D.M. ha chiesto al Tribunale di Roma l’accertamento dell’insussistenza dell’indebito pensionistico contestatogli, ma senza successo.

Successivamente, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo di restituzione.

Di conseguenza, l’Istituto previdenziale si è rivolto alla Corte di cassazione, che gli ha dato ragione.

La tesi dell’INPS

In sostanza l’INPS ha criticato la sentenza di secondo grado nella parte in cui, dovendo determinare il limite reddituale per le prestazioni economiche in materia di invalidità civile e dovendo a tal fine interpretare il riferimento normativo al reddito imponibile ai fini IRPEF, ha escluso che possa rilevare il reddito da fabbricati, ad uso abitativo e non locati, anche se siti in Comuni diversi da quello dell’immobile adibito ad abitazione principale. 

In particolare, la sentenza impugnata avrebbe errato – secondo il ricorrente INPS - nel ritenere che essendo dovuta per detti immobili solo l’IMU ed essendo tale imposta esclusa dalla base imponibile IRPEF essa dovrebbe per ciò stesso essere detratta ai redditi da conteggiare ai fini del limite rilevante per le prestazioni sociali.

La corretta interpretazione delle fonti normative

La Cassazione ha ricostruito il quadro normativo:

  • l’art. 26 della L. n. 153/1969 e gli artt. 12 e 19 della L. n. 118/1971 stabiliscono che ciò che rileva è il reddito imponibile ai fini IRPEF, dal quale è escluso solo il reddito della casa di abitazione;
  • la disciplina sull’IMU (D.lgs. n. 23/2011) introduce una tassazione sostitutiva dell’IRPEF per gli immobili non locati, ma ciò serve solo a evitare una doppia imposizione e non elimina l’esistenza del reddito fondiario, né lo sottrae dal calcolo della base imponibile rilevante per le prestazioni assistenziali;
  • l’IMU, inoltre, non è deducibile dall’IRPEF (salvo casi limitati relativi agli immobili strumentali), quindi non può essere utilizzata per ridurre o annullare il reddito da considerare.

A parere della Corte, il Legislatore ha chiaramente voluto escludere dal computo del requisito di cui si discute soltanto il reddito della casa di abitazione, mentre tutti gli altri redditi da fabbricati devono essere inclusi, anche se in mancanza di un reale introito (ad esempio, perché l’immobile è sfitto).

Gli Ermellini inoltre richiamano la propria giurisprudenza, che conferma che il reddito rilevante è quello generalmente imponibile ai fini IRPEF, incluso il reddito da locazione anche quando è tassato con cedolare secca, proprio perché la modalità di imposizione non modifica la natura del reddito.

In conclusione, per i Magistrati di Piazza Cavour, nel caso di specie la Corte d’Appello di Roma non ha applicato in modo corretto la legge, in quanto possedere immobili diversi dalla prima casa incide sul diritto alla pensione di invalidità, perché il loro reddito deve essere conteggiato, anche se l’immobile non è locato e anche se si paga l’IMU.

Caso

La signora Anita Garibaldi, invalida civile totale al 100%, percepisce da anni la pensione di inabilità civile.

Nel corso di una verifica reddituale, l’INPS le invia un provvedimento di revoca della prestazione con contestuale richiesta di restituzione di € 8.460, sostenendo che per l’anno di riferimento (2023) la beneficiaria avrebbe superato il limite reddituale previsto dalla legge.

L’INPS, nel reddito complessivo della signora Garibaldi, include anche il reddito fondiario relativo a due piccoli appartamenti (non locati) di sua proprietà, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale (sito a Roma), situati a Teramo e Pescara.

La signora Garibaldi contesta la richiesta di indebito sostenendo che gli immobili non locati non producono reddito imponibile ai fini IRPEF. Propone quindi ricorso davanti al Tribunale del lavoro chiedendo dichiararsi inesistente l’indebito.

Il Giudice, applicando il principio di diritto espresso in Cass. n. 16006/2025 rigetta il ricorso della signora Anita.

Il parametro da utilizzare è il “reddito imponibile ai fini IRPEF”, come stabilito dagli:

  • artt. 12 e 19 L. 118/1971
  • art. 26 L. 153/1969
  • art. 3, comma 6, L. 335/1995

L’art. 26 L. n. 153/1969 prevede una sola esclusione:

  • il reddito della casa di abitazione
  • non anche gli altri immobili.

L’IMU, pur sostituendo l’IRPEF per evitare la doppia imposizione, non elimina il reddito fondiario dalla base imponibile IRPEF, né costituisce un onere deducibile (se non limitatamente agli immobili strumentali d’impresa, ipotesi qui non ricorrente).

Quindi, i redditi fondiari degli altri fabbricati (non abitazione principale):

  • continuano a esistere ai fini della base imponibile IRPEF;
  • devono essere conteggiati ai fini del limite reddituale per la pensione di invalidità civile.

Poiché tali redditi, sommati alla pensione, fanno superare il limite di legge, l’indebito sussiste.

In conclusione, il Tribunale, applicando integralmente il principio della Cassazione:

  • attribuisce rilievo anche ai redditi fondiari derivanti dagli immobili non locati diversi dalla casa di abitazione;
  • conferma la legittimità del provvedimento INPS di revoca;
  • dichiara dovute le somme richieste a titolo di indebito.
     
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