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Il contratto denominato dalle parti di associazione in partecipazione può essere qualificato come contratto di lavoro subordinato quando emerge l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, la cadenza mensile della retribuzione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dall’impresa e la mancata partecipazione dei lavoratori a qualunque attività sociale (ad esempio, le riunioni relative alla gestione dell’impresa oppure le assemblee riguardanti i bilanci annuali). Si ricava da una recente sentenza della Corte di Cassazione che respinge il ricorso presentato da una società che ha ricevuto dall’I.N.P.S. la richiesta di pagamento di contributi e somme aggiuntive riguardo ad alcuni contratti di associazione in partecipazione ritenuti non genuini.
(prezzi IVA esclusa)