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Con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011, gli avvocati del libero foro non iscritti alla C.N.P.A.F. per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 L. n. 576 del 1980, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione Separata costituita presso l’I.N.P.S.
(prezzi IVA esclusa)