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Dalla lettura di una recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, emerge che la Cassa Nazionale di assistenza e previdenza forense, per disconoscere legittimamente un periodo contributivo, deve contestare il requisito della continuità dell'esercizio della professione entro il termine (decadenziale) di cinque anni dall'adempimento, da parte dell’iscritto, degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 L. n. 576/1980.
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