15 febbraio 2024

Contributi versati in eccesso: il Datore ha cinque anni per il rimborso

Il Giudice può rilevare la decadenza anche se l’I.N.P.S. non la eccepisce o lo fa tardivamente

GiusLavoro n. 06 - 2024

Autore: Paola Mauro
La Sezione lavoro della Corte di cassazione, recentemente, ha affrontato la questione concernente l’azione di ripetizione di indebito proposta dal Datore nei confronti dell’I.N.P.S. per contributi versati in eccesso, chiarendo che in tal caso si applica la decadenza quinquennale prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 e che essa è rilevabile d’ufficio dal Giudice, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., cosicché è ininfluente che l’Istituto previdenziale non l’abbia tempestivamente eccepita in sede processuale

Indice argomenti

  • Il principio di diritto
  • Inquadramento normativo
  • Il caso: variazione dell’inquadramento dell’impresa
  • Decisione pro-I.N.P.S. della Suprema Corte: ragioni
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  • Contributi in eccesso. Rimborso al Datore (249 kB)
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