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La Sezione lavoro della Corte di cassazione, recentemente, ha affrontato la questione concernente l’azione di ripetizione di indebito proposta dal Datore nei confronti dell’I.N.P.S. per contributi versati in eccesso, chiarendo che in tal caso si applica la decadenza quinquennale prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 e che essa è rilevabile d’ufficio dal Giudice, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., cosicché è ininfluente che l’Istituto previdenziale non l’abbia tempestivamente eccepita in sede processuale
(prezzi IVA esclusa)