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In tema di licenziamenti individuali, la legge n. 604/1966 novellata nel 2010 è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. Pertanto, in ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, il lavoratore non deve rispettare, a pena di decadenza, il termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale.
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