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Con riferimento all’istituto del distacco del lavoratore (nella specie, a oltre 50 km di distanza), dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione emerge che, la tutela costitutiva nei confronti dell’utilizzatore, ex art. 30 comma 4-bis D.lgs. n. 276 del 2003, non è azionabile quando il distacco, occasionato da un momentanea crisi produttiva, sia temporaneo e motivato dall'interesse del distaccante all’incremento della polivalenza professionale del lavoratore.
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