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In materia contributiva, il verbale unico di accertamento e notificazione redatto dagli Ispettori del Lavoro, quando accerti violazioni potenzialmente idonee a determinare recuperi contributivi, costituisce atto immediatamente lesivo e impugnabile mediante azione di accertamento negativo.
Sussiste, pertanto, l’interesse ad agire dell’impresa ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poiché tale verbale è idoneo, di per sé, a esporre il destinatario alla concreta possibilità del recupero contributivo e a determinare uno stato di irregolarità rilevante ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), indipendentemente dall’adozione di successivi provvedimenti dell’INPS.
Resta ferma la diversa disciplina delle sanzioni amministrative, in cui il verbale ispettivo è privo di autonoma impugnabilità, finché non sia emessa l’ordinanza ingiunzione.
È quanto emerge dall’ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27132, della Corte di cassazione – Sezione Lavoro.
Una S.r.l. ha impugnato un verbale unico di accertamento dell’I.N.L. - redatto in occasione di un sopralluogo in cantiere -, sostenendo che fosse pregiudizievole, potendo comportare conseguenze economiche e amministrative, come il recupero di contributi da parte dell’I.N.P.S. e il blocco del DURC.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Firenze hanno respinto il ricorso, sostenendo che la società non avesse un interesse concreto e attuale ad agire, in quanto il verbale non conteneva ancora una quantificazione dei contributi dovuti e non produceva effetti immediati. L’interesse sarebbe sorto solo dopo un eventuale provvedimento dell’I.N.P.S.
La Cassazione ha preso le distanze da questa interpretazione.
Gli Ermellini hanno rilevato che, qualora si discuta – come nel caso di specie - della sussistenza o insussistenza del rapporto previdenziale e del correlato obbligo contributivo, il Giudice adito, in accertamento negativo, valuta non l’atto amministrativo ma il rapporto lavorativo e contributivo; e il destinatario, qualora il verbale ravvisi violazioni idonee a dar luogo a recuperi contributivi, ha interesse ad agire in accertamento negativo per rimuovere l’incertezza sulla sussistenza e sui contorni reali del rapporto lavorativo, e tanto radica un interesse concreto, perché serve a evitare che si blocchi il diritto all’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e, in ultima analisi, di evitare che da quell’atto e quell’accertamento nascano obbligazioni contributive che il destinatario sarà, di seguito, tenuto a fronteggiare.
Perciò, il verbale unico di accertamento e notificazione è, nel concreto, un atto pregiudizievole e impugnabile esperendo un’azione di accertamento negativo, poiché la contestazione, da parte degli Ispettori, di violazioni delle disposizioni circa la registrazione corretta dei rapporti di lavoro è presupposto per un recupero contributivo.
Gli Enti previdenziali, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti e sulla sola base del verbale, ben possono procedere all’emissione di atti esecutivi circa il recupero dei contributi omessi.
Tale circostanza espone l’impresa alla concreta possibilità di subire il recupero e la pone in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l’ottenimento del DURC, con tutto ciò che ne consegue in tema di presupposti per partecipare a gare d’appalto.
Nel caso di specie, dunque, i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto insussistente l’interesse ad agire dell’impresa, il che ha comportato la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la pronuncia sulla domanda di accertamento negativo.
La Alfa S.r.l. è un’impresa edile che sta eseguendo lavori in un cantiere pubblico.
Durante un accesso ispettivo, l’Ispettorato del Lavoro redige un verbale unico di accertamento e notificazione nel quale contesta:
Il verbale non quantifica l’importo dei contributi omessi.
Il problema dell’impresa
Per partecipare a una gara pubblica imminente, Alfa s.r.l. deve ottenere il DURC.
L’INPS non ha ancora emesso alcun verbale ispettivo proprio, né alcuna richiesta contributiva.
Quando la Alfa consulta il portale, risulta una segnalazione di irregolarità contributiva derivante proprio dal verbale ispettivo, in quanto l’INPS - pur non avendo ancora determinato l’importo da recuperare - considera che esiste una violazione che può comportare contributi omessi.
La Alfa teme che:
La Alfa, dunque, decide di adire le vie legali, con un’azione di accertamento negativo davanti al Tribunale del lavoro, chiedendo che venga dichiarata l’inesistenza di irregolarità contributive.
L’INPS eccepisce la carenza di interesse ad agire, sostenendo che:
Ebbene, secondo l’ordinanza n. 27132/2025 della Cassazione, l’impresa ha interesse ad agire, anche se l’INPS non ha ancora quantificato i contributi.
Il verbale ispettivo è pregiudizievole e (perciò) impugnabile quando contiene contestazioni che possono determinare recuperi contributivi. È sufficiente che l’impresa sia esposta:
Di conseguenza, il Tribunale: