27 novembre 2025

Rateizzazione INPS: invalida la rinuncia preventiva ai ricorsi

GiusLavoro n. 42 - 2025
Autore: Paola Mauro

La Corte di cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025) ha affermato che la rinuncia all’azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, è priva di effetti, per la indisponibilità della obbligazione contributiva.

 

In altri termini, il contribuente mantiene il diritto a impugnare l’avviso di addebito anche nell’eventualità che abbia dichiarato, in sede di richiesta di rateizzazione, di rinunciare all’opposizione.

Questo, per l’esattezza, il principio di diritto enunciato dalla pronuncia in esame: 

«La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente.»  

Il caso: avviso di addebito per contributi alla Gestione commercianti non dovuti.

La vicenda nasce dall’avviso di addebito con cui l’I.N.P.S. chiedeva a S.P. il pagamento di circa 4.800 euro per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2007-2009. 

Il contribuente ha contestato questa richiesta davanti al Tribunale di Parma, il quale ha però dichiarato l’opposizione inammissibile. 

Secondo il giudice di primo grado, infatti, il P. – quando aveva chiesto la rateizzazione del debito – aveva firmato una dichiarazione con cui riconosceva il debito e rinunciava a impugnare la pretesa contributiva.

Il contribuente ha quindi fatto appello alla Corte di Bologna, che gli ha dato ragione, spiegando che né il riconoscimento del debito né la rinuncia ad agire sono validi quando si tratta di contributi previdenziali, trattandosi di diritti indisponibili. 

Questi non possono essere oggetto di rinuncia o accordi che ne limitino la tutela. 

In più, la Corte territoriale ha accertato che la società in cui P. era socio non svolgeva alcuna attività commerciale, ma si limitava a riscuotere affitti: quindi non c’erano i presupposti per pretendere l’iscrizione e il pagamento dei contributi alla Gestione Commercianti.

Stante quanto sopra, l’INPS ha impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che la dichiarazione firmata dal P. avrebbe comunque dovuto impedirgli di agire giudizialmente. 

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che le obbligazioni contributive sono indisponibili, per cui il contribuente non può validamente rinunciare a contestare la pretesa, e il riconoscimento del debito vale solo per interrompere la prescrizione, non per precludere l’opposizione.

Se, dunque, un contribuente firma una rinuncia all’opposizione per ottenere una rateizzazione, questo non gli impedisce di fare opposizione, perché:

  • le obbligazioni contributive sono indisponibili;
  • ogni “rinuncia” firmata in sede amministrativa è irrilevante;
  •  resta salva la possibilità di dimostrare che il contributo non era dovuto.

Nel caso concreto, in conclusione, gli Ermellini hanno avallato la decisione della Corte d’Appello e condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di giudizio.

Caso

Mevio è socio al 50% della società “Alfa snc”, proprietaria di un capannone industriale che viene affittato a un’altra impresa. La società non svolge alcuna attività commerciale in senso proprio: non vende prodotti, non offre servizi commerciali, non ha dipendenti, non ha un punto vendita. Si limita esclusivamente a:

  • riscuotere mensilmente i canoni di locazione del capannone,
  • pagare le spese ordinarie (IMU, manutenzioni, ecc.).

Nel 2024, Mevio riceve dall’INPS un avviso di addebito per:

  • Euro 6.200 di contributi IVS gestione commercianti relativi agli anni 2011–2013, come soggetto obbligato in quanto socio della snc.

Secondo l’INPS, Mevio sarebbe “commerciante” per il solo fatto di essere socio della snc.

Mevio, preoccupato, presenta all’INPS una richiesta di rateizzazione. In tale frangente rinuncia anche a proporre opposizione o altri ricorsi contro la pretesa contributiva.

Mevio assume questa condotta senza comprenderne la portata.

Dopodiché, consultato un consulente, Mevio decide di fare opposizione all’avviso di addebito, sostenendo che:

  • la sua snc svolge attività di mera locazione immobiliare;
  • la legge non prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per tale attività;
  • quindi i contributi richiesti non sono dovuti.

L’INPS eccepisce che l’opposizione è inammissibile, perché Mevio, con la richiesta di rateizzazione, ha:

  • riconosciuto il debito,
  • rinunciato a qualsiasi opposizione.

Il Giudice, applicando il principio della Cassazione (sentenza n. 16110/2025), stabilisce che:

  • La contribuzione previdenziale è un diritto indisponibile.

Quindi:

  • il contribuente non può rinunciare al diritto di opporsi,
  • l’INPS non può considerare vincolante la sua “rinuncia” o “riconoscimento” per impedire l’azione giudiziaria.

La dichiarazione di Mevio ha solo effetti sulla prescrizione, ma non lo priva del diritto di difendersi.

Nel merito, accerta che:

  • la snc non esercita attività commerciale,
  • la semplice riscossione di canoni non integra attività di impresa commerciale,
  • quindi Mevio non era tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti.

L’opposizione viene accolta:

  • l’avviso di addebito è annullato;
  • l’INPS è condannata alle spese;
  • Mevio non deve pagare i contributi richiesti.
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