Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il termine per proporre l’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 e succ. mod., va computato dando rilievo alla prima domanda in via amministrativa nei casi in cui l’assicurato ne abbia presentate due per l’ottenimento del medesimo beneficio previdenziale. È quanto emerge dalla sentenza 19 ottobre 2016, n. 21198, della Sezione Lavoro della Corte Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)