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La Corte di cassazione ha affermato che «la maturazione dei requisiti per la indennità NASpI successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di optare per uno dei due trattamenti, esercitando una scelta per la quale, tuttavia, non è previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni (che va esclusa in mancanza dell'originario concorso delle due prestazioni).»
(prezzi IVA esclusa)