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La Corte di Cassazione, intervenendo in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali, ha sostenuto che le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella competenza del Giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne); e ciò in quanto la vis actractiva attribuita, ai sensi dell'art. 24 L. Fall., alla competenza del Tribunale fallimentare riguarda tutte le “azioni derivanti dal fallimento”.
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