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Il licenziamento soddisfa l’obbligo di forma scritta quando la comunicazione giunge presso l’indirizzo del legale di fiducia, anche non domiciliatario, del lavoratore, il quale così viene a conoscenza del recesso ed è messo nella condizione di proporre tempestiva impugnazione. È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di cassazione.
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