In tema di fallimento, con riguardo all’accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal Datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto d’insinuazione, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando la facoltà del Curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
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Fallimento. Insinuazione del credito con le buste paga (223 kB)
Fallimento. Insinuazione del credito con le buste paga - GiusLavoro n. 5 - 2020
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