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Se l’avvocato comunica alla Cassa dati reddituali non veritieri, allo scopo di versare una contribuzione inferiore a quella dovuta, la prescrizione non inizia a decorrere dal momento dell’invio del “modello 5” ma da quando l’Amministrazione Finanziaria ha comunicato all’ente di previdenza l’ammontare dei redditi effettivamente conseguiti dal professionista. Finché l’occultamento doloso dei redditi non viene scoperto dall’ente previdenziale, la prescrizione resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il giudizio è scaturito dalla notifica di una cartella di pagamento in conseguenza di reiterate comunicazioni reddituali non veritiere alla Cassa forense.
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