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Una recente sentenza della Cassazione interviene in tema di licenziamento per i c.d. “furbetti del cartellino” chiarendo che la fattispecie disciplinare di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165 del 2001 si realizza anche nel caso di allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili.
Nella fattispecie il licenziamento è stato ritenuto legittimo dai giudici poiché, attraverso la mancata segnalazione dell'uscita nel sistema di rilevazione della presenza in servizio, da effettuarsi attraverso il sistema di "timbratura", è risultata attestata falsamente, e con l'elusione del sistema di rilevamento, una
circostanza non vera, ossia la presenza in servizio del dipendente.
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