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La Corte di Cassazione, in tema di surrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 cod. civ., ha affermato che l’I.N.A.I.L. ha il diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente su quanto erogato per spese mediche e sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per l’assenza dal lavoro dell'infortunato.
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