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La copia dei modelli D.M. 10 redatti dal datore di lavoro o generati dal sistema dell'INPS nel regime UNIEMENS sono utili al P.M. per dimostrare il versamento ai dipendenti delle retribuzioni e, quindi, la
commissione del reato previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. con. mod. in L. n. 638/1983). Secondo la Cassazione, infatti, le mutate modalità di redazione del modello D.M. 10 - ossia il passaggio dal “cartaceo” inviato all’INPS al "telematico" generato dal sistema dell'Istituto - non ha importato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei “flussi informativi”
dall’azienda interessata, quindi anche al modello telematico può attribuirsi valore confessorio circa il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Grava sull’imputato dimostrare la mancata corrispondenza a verità della situazione rappresentata dalle denunzie retributive.
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