Stando a una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 10-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, l'avvenuto rilascio ai lavoratori sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate dal datore di lavoro e l'ammontare di queste può essere provato anche mediante il loro inserimento nel cassetto fiscale di ogni singolo dipendente. Peraltro, poiché la posticipazione, ad opera del D.lgs. n. 87/2024, del momento consumativo del reato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta comporta un allungamento dei termini di prescrizione a sfavore dell'imputato, la nuova previsione interessa le condotte di omesso versamento delle ritenute certificate relative all'anno 2023, mentre fino all'anno di imposta 2022 vale la disposizione precedente.
Indice argomenti
- Inquadramento normativo
- Certificazioni nel cassetto fiscale e slittamento al 31/12 della consumazione del reato
- Il caso: acquisizione delle certificazioni solo in parte cartacea
- Prova della messa a disposizione
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Il cassetto fiscale prova il reato del sostituto d’imposta. PDF (315 kB)
Il cassetto fiscale prova il reato del sostituto d’imposta
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