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La Corte di Cassazione ha affermato che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella «nozione di assegni … a carico dello Stato», di cui il reo è privato ex art. 28, comma 2, n. 5 cod. pen. Peraltro, la preclusione alla percezione del R.d.C. è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.
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