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La sentenza n. 663/2026 del Tribunale di Milano sanziona l’uso strutturale della somministrazione, anche se attuata tramite staff leasing. Il caso riguarda un operaio impiegato presso lo stesso utilizzatore per oltre cinque anni attraverso reiterate proroghe. Il Giudice, richiamando la Direttiva 2008/104/CE e la Cassazione n. 29577/2025, ha stabilito che la missione deve essere temporanea: superare i 24 mesi presso la stessa azienda, senza ragioni obiettive, configura una frode alla legge ex art. 1344 c.c. La decisione chiarisce che il contratto a tempo indeterminato con l'agenzia non scherma l'utilizzatore e neppure valgono a sua difesa le circolari ministeriali, subordinate alla normativa UE. Le conseguenze sono nette: nullità della somministrazione, costituzione di un rapporto diretto con l'utilizzatore dal superamento del biennio e condanna ad un’indennità risarcitoria di 6 mensilità ex art. 39 D.Lgs. 81/2015. La sentenza è un monito: la regolarità formale dello staff leasing non sana l'illegittimità di una missione perpetua.
ll nucleo della decisione risiede nella ridefinizione del concetto di temporaneità della missione, che il Tribunale di Milano non considera più un dato meramente formale, bensì un requisito sostanziale di legittimità. Nel caso di specie, il lavoratore era stato impiegato presso il medesimo utilizzatore per un periodo complessivo superiore ai cinque anni, attraverso una sequenza di proroghe e trasformazioni contrattuali che hanno svuotato di senso la natura transitoria della somministrazione.
Il Giudice, recependo l'orientamento di legittimità più recente, ha chiarito che l'ordinamento non può tollerare una reiterazione delle missioni che si traduca in una copertura di fabbisogni ordinari e durevoli dell'impresa e il passaggio della motivazione è lapidario nel ricondurre tale prassi alla fattispecie della frode alla legge ex art. 1344 c.c.: “La reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice ha, nel caso concreto, oltrepassato il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da integrare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità posti dalla direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti”.
La sentenza specifica inoltre che la presenza di un contratto a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione (staff leasing) non costituisce uno scudo legale sufficiente a giustificare una missione perpetua presso l'utilizzatore. Il magistrato sottolinea infatti che “I principi sopra espressi trovano quindi applicazione anche in relazione alla somministrazione a tempo indeterminato, essendo rilevante non tanto la natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione, ma bensì, le concrete caratteristiche delle missioni presso l'utilizzatore e ciò proprio al fine di verificare se, tramite il pur formalmente lecito strumento dello staff leasing, venga a concretizzarsi una precarizzazione del lavoratore in violazione dei principi della direttiva europea”.
Ne consegue che il superamento dei 24 mesi presso lo stesso utilizzatore non rappresenta una mera irregolarità amministrativa ma determina la radicale nullità del titolo contrattuale e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto con l’impresa utilizzatrice, con decorrenza retroattiva dal momento in cui il limite legale è stato infranto.
Il contratto di somministrazione di lavoro rappresenta la fattispecie cardine attraverso cui l'ordinamento gestisce la flessibilità del mercato del lavoro, configurando una deroga strutturale al principio di unicità del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/2015, esso è definito come “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata [...] mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. Tale definizione cristallizza lo schema triangolare tipico dell'istituto, determinando una scissione funzionale tra la titolarità del rapporto di lavoro, in capo al somministratore, e l'esercizio del potere direttivo e di controllo, in capo all'utilizzatore.
Tuttavia, questa dissociazione tra proprietà del contratto ed effettiva fruizione della prestazione non è priva di limiti, poiché la causa del contratto deve sempre rispondere a parametri di legittimità che ne impediscano l'uso distorto. Se la somministrazione a termine è soggetta a rigidi vincoli di durata, lo staff leasing, quale somministrazione a tempo indeterminato, gode di una apparente libertà temporale che, tuttavia, deve confrontarsi con i limiti quantitativi posti dall'art. 31, comma 1, d.lgs. 81/2015, secondo cui “il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato [...] non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula”.
Nonostante la norma interna non fissi esplicitamente un termine alla singola missione, la giurisprudenza ha chiarito che il rispetto del tetto percentuale non esonera dal rispetto del principio di temporaneità della missione stessa.
L'art. 1344 c.c. interviene proprio come clausola di chiusura in queste ipotesi patologiche, stabilendo che “si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. Nel ragionamento del Tribunale di Milano, lo strumento dello staff leasing, seppur formalmente lecito sotto il profilo quantitativo, diventa il mezzo per aggirare l'obbligo di stabilizzazione diretta qualora la missione ecceda i 24 mesi senza ragioni obiettive, violando così lo spirito della normativa europea e l'obbligo di informazione sui posti vacanti previsto dall'art. 31, comma 3, volto a favorire l'impiego permanente presso l'utilizzatore. In tal senso, la scissione tra titolarità e utilizzo del lavoratore non può tradursi in una precarizzazione indefinita, poiché il superamento della soglia di ragionevolezza temporale trasforma lo schema triangolare in una fattispecie di frode alla legge, rendendo nulla la causa contrattuale e imponendo la conversione del rapporto in capo all'utilizzatore finale.
Un aspetto di particolare interesse per il professionista riguarda il rigetto, da parte del Tribunale, delle difese basate su prassi amministrative e circolari ministeriali che, negli anni, hanno tentato di fornire interpretazioni più permissive sulla durata delle missioni. La sentenza n. 663/2026 riafferma con chiarezza la gerarchia delle fonti, ponendo le disposizioni dell'Unione Europea e la loro interpretazione giurisprudenziale al di sopra di ogni indicazione di natura amministrativa.
La difesa della società resistente aveva tentato di giustificare la legittimità della condotta richiamando una circolare ministeriale ma il Giudice respinge tale argomentazione statuendo che “Né la circolare ministeriale richiamata dalla resistente può derogare alle disposizioni normative e alla giurisprudenza appena citata. [...] Il giudice di merito è quindi chiamato a compiere un accertamento che non si limiti alla verifica del rispetto dei presupposti di legge in relazione alla durata complessiva della somministrazione di manodopera ma, dovrà, in concreto, verificare che, pur attraverso uno strumento lecito, non vengano eluse le disposizioni della Direttiva 2008/104.”
Il ragionamento giuridico si sposta quindi dal piano del diritto interno a quello eurounitario. La Direttiva 2008/104/CE non è intesa solo come un quadro regolatorio, ma come una norma di protezione attiva volta a impedire l'abuso dello strumento interinale e il Tribunale evidenzia come l'obiettivo della norma sia quello di incentivare la stabilità occupazionale presso l'utilizzatore finale; citando testualmente: “La stessa direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia, mira ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice [...] ai sensi del quale i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari di altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato”.
In questa prospettiva, l'assenza di una spiegazione obiettiva che giustifichi il ricorso prolungato alla somministrazione rende la stessa illegittima e, per gli operatori del diritto, questo passaggio conferma che non è più sufficiente la regolarità formale del contratto di staff leasing ma risulta necessaria una verifica costante della tenuta causale della missione, poiché la protezione del lavoratore dalla precarizzazione indefinita prevale su qualunque interpretazione ministeriale di segno contrario.
Il rigore della Sentenza n. 663/2026 del Tribunale di Milano sancisce il definitivo tramonto di ogni prassi volta a considerare lo staff leasing come uno strumento di flessibilità illimitata. Il punto di rottura è segnato dalla Cassazione n. 29577/2025, la quale ha sancito un principio di diritto invalicabile: “in tema di somministrazione di lavoro, il superamento dei 24 mesi presso lo stesso utilizzatore comporta la nullità dei contratti a termine e la costituzione del rapporto diretto”.
Tale approdo è la necessaria attuazione della Direttiva 2008/104/CE, la quale chiarisce che la natura del rapporto tra agenzia e lavoratore non può fungere da schermo elusivo per l'utilizzatore: “Il dipendente a tempo indeterminato dall'agenzia svolge il suo lavoro in base alle richieste che l'agenzia riceve, la cui mancanza può legittimare il recesso; per i periodi di disponibilità ha diritto ad una indennità (che è cosa ben diversa dalla retribuzione). La stessa direttiva [...] mira ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice [...] ai sensi del quale i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari di altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato”.
Questo orientamento si salda con il dettato europeo, secondo cui “I divieti o le restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto da ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale [...] e la prevenzione di abusi”. Ne deriva che, in assenza di una spiegazione obiettiva, la reiterazione oltre il biennio configura una frode alla legge, poiché la Direttiva è “volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento [...] al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro”.
L'accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per violazione dei limiti temporali produce effetti ripristinatori e risarcitori di notevole impatto economico e organizzativo per l'utilizzatore.
Il Tribunale di Milano non si limita a una declaratoria di illegittimità, ma interviene sulla struttura stessa del rapporto di lavoro, operando una conversione forzosa: sul piano della costituzione del rapporto, la sentenza sancisce che il lavoratore ha pieno diritto ad ottenere l'instaurazione di un legame subordinato diretto con l'azienda dove ha prestato effettivamente la propria opera e il Giudice chiarisce che tale diritto sussiste anche qualora il lavoratore sia già titolare di un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione, poiché le due posizioni non sono fungibili: “Il rapporto alle dipendenze [dell'utilizzatore] è cosa diversa da quello alle dipendenze della resistente. [...] Il dipendente a tempo indeterminato dall'agenzia svolge il suo lavoro in base alle richieste che l'agenzia riceve, la cui mancanza può legittimare il recesso; per i periodi di disponibilità ha diritto ad una indennità (che è cosa ben diversa dalla retribuzione)”.
Oltre alla stabilizzazione, la sentenza affronta il profilo del ristoro economico. In applicazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, l'utilizzatore è condannato al pagamento di un'indennità onnicomprensiva volta a ristorare il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo di irregolarità contrattuale. Nella determinazione del quantum, il Tribunale utilizza i criteri di ragionevolezza e proporzionalità previsti dall'art. 8 della Legge n. 604/1966, attestandosi su un valore mediano: “In accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti [...] con decorrenza dal 1° settembre 2023 e condanna la parte resistente a corrispondere al lavoratore, a titolo di indennità risarcitoria, 6 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR”. La scelta delle 6 mensilità (su un massimo di 12) riflette una valutazione ponderata della gravità dell'inadempimento, legata sia alla significativa durata del rapporto oltre la soglia dei 24 mesi, sia alle dimensioni occupazionali dell'impresa coinvolta.
Questo passaggio conferma che la sanzione pecuniaria si somma al gravoso onere di inserire stabilmente la risorsa in organico, con l'inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (nel caso di specie, il V livello del CCNL Logistica).
L'apparato sanzionatorio previsto in caso di somministrazione irregolare determina un effetto di conversione giuridica che incide direttamente sull'assetto organizzativo dell'utilizzatore. Il cardine del sistema è l'art. 39 del D.Lgs. 81/2015, il quale dispone che, in caso di accertamento della violazione, il giudice “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Tale indennità ha una funzione integralmente satisfattiva, poiché “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore [...] relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Per la determinazione del quantum, il legislatore rinvia ai parametri dell’art.8 della Legge n. 604/1966 che impone di graduare la condanna “avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti”. L'applicazione di questi criteri richiede un'analisi che tenga conto della consistenza occupazionale, dato che “le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti”. La regolarizzazione del rapporto ex tunc non solo impone l'assunzione del lavoratore, ma espone l'impresa a un esborso risarcitorio ancorato alla durata della missione illegittima e alla gravità della condotta elusiva.
La società Logistica&Co. S.r.l. utilizza il lavoratore Mario Rossi, assunto tramite l'agenzia interinale, dal 1° gennaio 2022 alle seguenti condizioni:
Mario è assunto dall’agenzia con contratto a tempo indeterminato (staff leasing);
La missione presso Logistica&Co. viene prorogata ogni 6 mesi senza interruzioni;
Al 1° febbraio 2026, dopo 49 mesi di lavoro continuativo, l'azienda comunica a Mario che la missione è conclusa e che deve rientrare in disponibilità presso l'agenzia, percependo la relativa indennità naturalmente molto più bassa dello stipendio.
Mario si rivolge quindi a un legale sostenendo che, nonostante il suo contratto con l'agenzia sia a tempo indeterminato, la sua presenza in Logistica&Co. si era trasformata nel tempo da temporanea a strutturale.
In base all'orientamento del Tribunale di Milano, Mario avrebbe ottime probabilità di successo in un ricorso:
Il fatto che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione mette l'utilizzatore al riparo da rischi di stabilizzazione?
No. Come chiarito dalla sentenza, lo staff leasing è uno strumento lecito ma non può essere usato per eludere il principio di temporaneità della missione. Se il lavoratore resta stabilmente presso lo stesso utilizzatore oltre i 24 mesi, senza una ragione obiettiva e straordinaria, scatta comunque la nullità per frode alla legge ex art. 1344 c.c. e la costituzione del rapporto diretto con l'utilizzatore.
Qual è la conseguenza sanzionatoria principale per l'azienda utilizzatrice in caso di sconfitta in giudizio?
La sanzione è duplice: inserimento del lavoratore in organico con contratto a tempo indeterminato e inquadramento corrispondente alle mansioni svolte; pagamento di un'indennità risarcitoria (art. 39 D.Lgs. 81/2015) compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, determinata dal giudice in base a criteri quali la durata della violazione e le dimensioni dell'impresa.
Una circolare del Ministero del Lavoro che autorizza proroghe ampie può essere usata come difesa efficace in giudizio?
No. La sentenza n. 663/2026 ribadisce che le circolari sono atti amministrativi e non possono derogare alla legge, né tantomeno alla normativa europea (Direttiva 2008/104/CE). Il giudice ha l'obbligo di disapplicare la prassi ministeriale se questa contrasta con il principio eurounitario che vieta l'uso abusivo e perpetuo della somministrazione di lavoro.
(prezzi IVA esclusa)