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La sentenza n. 663/2026 del Tribunale di Milano afferma che la temporaneità è un requisito sostanziale della somministrazione. Nel caso esaminato, un lavoratore era stato impiegato presso lo stesso utilizzatore per oltre cinque anni mediante proroghe reiterate. Il giudice ha ritenuto che il superamento dei 24 mesi, in assenza di ragioni obiettive, configuri una frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c., anche quando il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia in staff leasing. La decisione richiama la Direttiva 2008/104/CE e la Cassazione n. 29577/2025, precisando che le circolari ministeriali non possono derogare né alla legge né al diritto unionale. La conseguenza non è una semplice irregolarità formale: si determina la nullità del rapporto di somministrazione e la costituzione di un rapporto diretto con l’utilizzatore dal momento in cui il limite è stato superato. Inoltre, è dovuta un’indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità.