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Il giudizio volto alla determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti, rispettivamente, al coniuge divorziato e a quello supersistite dell’assicurato/pensionato, deve svolgersi, a pena di nullità, in contraddittorio con l'Ente erogatore (cioè l’I.N.P.S.). A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9493/2020, depositata il 22 maggio.
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