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Qualora il dipendente subisca un danno dal cibo somministrato presso la struttura dove è svolta l’attività, il Datore di lavoro e la società appaltatrice del servizio di mensa sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento del danno biologico da ciascuno di essi. 
È quanto emerge dalla lettura di una recentissima sentenza della Corte di cassazione, in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ. per gli infortuni sul luogo di lavoro.
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