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L’uso personale del telefono dell’ufficio non comporta la condanna del dipendente per il reato di peculato ex art. 314 cod. pen., qualora la condotta sia limitata nel tempo e le telefonate abbiano avuto breve durata. Infatti, in presenza di chiamate brevi effettuate in un arco temporale ristretto, si deve escludere la continuazione e l’abitualità del reato e, conseguentemente, può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
È quanto emerge dalla Sentenza n. 11378/2018 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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