18 maggio 2026

Ciclone Harry e maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna: novità operative per la domanda e in Uniemens

In Pratica n. 18 - 2026

L’INPS, con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026, ha disciplinato il nuovo ammortizzatore sociale emergenziale introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 25/2026, convertito dalla legge n. 59/2026, per fronteggiare gli effetti degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Sicilia, Calabria e Sardegna. La disciplina si caratterizza per una forte semplificazione procedurale: pagamento diretto da parte dell’INPS, assenza di accordo sindacale obbligatorio, esclusione del contributo addizionale e neutralità rispetto ai limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs. n. 148/2015. L’ambito applicativo comprende lavoratori subordinati del settore privato, inclusi lavoratori agricoli, somministrati e distaccati, purché coinvolti nelle conseguenze dell’emergenza climatica. La durata massima del trattamento varia tra 90 giornate per sospensione dell’attività produttiva e 15 giornate per impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro. Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2026.

 

L’intervento normativo si caratterizza per la creazione di una integrazione salariale “unica”, autonoma rispetto agli ordinari strumenti disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015, finalizzata a garantire un sostegno immediato ai lavoratori impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa a causa della sospensione dell’attività produttiva o dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro.

La misura assume particolare rilievo sistematico poiché introduce un modello emergenziale fortemente semplificato, caratterizzato dall’assenza di accordo sindacale obbligatorio, dall’esclusione del contributo addizionale e dal pagamento diretto da parte dell’INPS.

Natura giuridica dell’ammortizzatore unico

La principale novità introdotta dalla circolare n. 54/2026 consiste nella configurazione di un ammortizzatore sociale emergenziale autonomo rispetto ai trattamenti ordinari di integrazione salariale.

L’INPS precisa infatti che la nuova misura non coincide né con la CIGO né con la CIGS né con l’assegno di integrazione salariale del FIS o dei fondi bilaterali, ma costituisce uno strumento speciale finalizzato alla gestione delle conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi.

Sotto il profilo operativo, il trattamento presenta caratteristiche peculiari:

  • pagamento esclusivamente diretto da parte dell’INPS;
  • assenza del contributo addizionale;
  • esclusione dei limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
  • contribuzione figurativa piena;
  • incompatibilità con altri trattamenti di integrazione salariale per i medesimi periodi.

Ambito soggettivo di applicazione

La misura interessa i lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, che si trovino in una delle condizioni individuate dalla normativa emergenziale. La tutela riguarda innanzitutto i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa presso unità produttive o operative ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici. La circolare specifica che la sospensione può riguardare anche un singolo reparto o una sola fase produttiva e non necessariamente l’intera attività aziendale.

Ulteriore ipotesi tutelata riguarda i lavoratori residenti o domiciliati nei comuni alluvionati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, anche quando il datore di lavoro sia ubicato fuori dai territori interessati.

Le cause ostative espressamente riconosciute dall’INPS comprendono:

  • provvedimenti amministrativi o normativi connessi all’emergenza;
  • interruzione delle vie di comunicazione;
  • inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • inagibilità dell’abitazione;
  • necessità di assistenza a familiari conviventi;
  • ulteriori eventi direttamente collegati alla situazione emergenziale.

Particolarmente rilevante è l’estensione della tutela ai lavoratori somministrati e distaccati che prestino attività presso aziende ubicate nelle aree interessate dagli eventi calamitosi. La circolare dedica ampio spazio ai lavoratori agricoli, introducendo una disciplina fortemente adattata alla peculiarità del comparto.

Rientrano nella tutela:

  • lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026;
  • lavoratori agricoli assunti successivamente al 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026;
  • lavoratori residenti o domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

Per i lavoratori assunti successivamente all’evento calamitoso, la misura è parametrata alle giornate lavorate nell’anno precedente, al netto di quelle già effettuate nell’anno in corso. Elemento di particolare importanza è la previsione secondo cui le giornate indennizzate sono equiparate a lavoro effettivo ai fini della maturazione del diritto alla disoccupazione agricola. Dal punto di vista procedurale, i datori di lavoro agricoli devono utilizzare l’applicativo “CISOA Web” e presentare domande separate in relazione alle diverse qualifiche professionali.

Durata e misura del trattamento

La misura può essere riconosciuta esclusivamente per periodi compresi tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. La durata massima varia in funzione della specifica fattispecie.

Per i lavoratori impossibilitati a svolgere attività lavorativa presso aziende ubicate nei territori colpiti è previsto un limite massimo di 90 giornate. Per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro il limite è invece pari a 15 giornate.

La prestazione economica è determinata nella misura massima prevista per le integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l’anno 2026 il massimale risulta pari a:

  • euro 1.423,69 lordi;
  • euro 1.340,56 netti.

Procedura di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2026. L’INPS chiarisce che il termine non assume natura decadenziale ma invita imprese e intermediari a procedere tempestivamente al fine di garantire rapidi tempi di pagamento. Per i datori di lavoro non agricoli la procedura deve essere effettuata tramite la piattaforma “OMNIA IS”, selezionando la prestazione “domanda ISU”.

Nel modello di domanda devono essere indicati:

  • l’unità produttiva interessata;
  • il periodo di sospensione;
  • i giorni di apertura dell’unità produttiva;
  • le eventuali settimane di chiusura aziendale;
  • il numero dei lavoratori beneficiari;
  • l’orario contrattuale medio.

La lista dei beneficiari viene ordinariamente acquisita dai flussi Uniemens.

Per i datori di lavoro agricoli resta invece obbligatorio l’utilizzo dell’applicativo “CISOA Web”.

Incompatibilità con altri ammortizzatori sociali

La circolare precisa che il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con:

  • CIGO;
  • CIGS;
  • assegno di integrazione salariale;
  • CISOA;
  • trattamenti previsti dalla legge n. 223/1991.

L’incompatibilità opera con riferimento ai medesimi lavoratori e agli stessi periodi.

Le imprese che abbiano già presentato domanda di trattamento ordinario possono chiedere l’annullamento dell’istanza, purché non ancora autorizzata, e successivamente inoltrare domanda di ammortizzatore unico.

Coordinamento con la disciplina generale

La circolare n. 54/2026 si inserisce nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali già interessata dalle modifiche contributive introdotte dalla circolare INPS n. 5/2025.

Quest’ultima aveva previsto una significativa riduzione della contribuzione ordinaria dovuta al FIS e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in favore dei datori di lavoro fino a cinque dipendenti che non avessero fruito di ammortizzatori sociali nei ventiquattro mesi precedenti.

La riduzione ha comportato il passaggio dell’aliquota dallo 0,50% allo 0,30%. La medesima logica premiale è stata estesa al contributo addizionale CIGO/CIGS/CIGD.

Dal 1° gennaio 2025:

  • l’aliquota del 9% è ridotta al 6%;
  • l’aliquota del 12% è ridotta al 9%;
  • oltre le 104 settimane resta applicabile il 15%.

Il nuovo ammortizzatore unico si colloca però al di fuori di tali meccanismi contributivi.

L’accesso alla misura emergenziale non comporta infatti alcun aggravio contributivo e non incide sui limiti massimi ordinari di integrazione salariale.

Il sistema appare quindi strutturato su un doppio livello:

  • strumenti ordinari con logiche premiali e contributive;
  • strumenti emergenziali integralmente finanziati dalla fiscalità generale.

Tabella riepilogativa codici, causali e requisiti

Categoria

Codice/Causale

Requisiti

Durata massima

Datori di lavoro non agricoli

ISU 704

Sospensione attività presso unità produttive ubicate nei territori colpiti

90 giornate

Datori di lavoro non agricoli

ISU 705

Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a raggiungere il lavoro

15 giornate

Datori di lavoro non agricoli

ISU 706

Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a raggiungere il lavoro

15 giornate

Datori di lavoro non agricoli

ISU 707

Lavoratori somministrati o distaccati operanti nelle aree colpite

90 o 15 giornate

Datori di lavoro agricoli

Cod. 19

Rapporto di lavoro attivo al 18 gennaio 2026

90 giornate

Datori di lavoro agricoli

Cod. 20

Assunzione successiva al 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026

90 giornate

Datori di lavoro agricoli

Cod. 21

Lavoratori residenti impossibilitati a recarsi al lavoro

15 giornate

Datori di lavoro agricoli

Cod. 22

Lavoratori domiciliati impossibilitati a recarsi al lavoro

15 giornate

Caso pratico

Una società operante nel settore della logistica con sede produttiva in provincia di Catania sospende integralmente l’attività dal 22 gennaio al 15 marzo 2026 a causa dell’allagamento del magazzino principale provocato dagli eventi meteorologici.

L’azienda occupa 65 dipendenti, tra cui:

  • 52 lavoratori direttamente impiegati nel sito produttivo;
  • 8 lavoratori residenti nei comuni alluvionati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro;
  • 5 lavoratori somministrati tramite agenzia interinale.

La società può presentare domanda tramite piattaforma OMNIA IS utilizzando:

  • la causale ISU 704 per i lavoratori coinvolti nella sospensione produttiva;
  • la causale ISU 705 per i lavoratori residenti nei territori colpiti;
  • la causale ISU 707 per i lavoratori somministrati.

L’azienda non è tenuta alla stipula di accordi sindacali e non versa alcun contributo addizionale.

I lavoratori ricevono il trattamento economico direttamente dall’INPS e i periodi fruiti non incidono sui limiti massimi ordinari di integrazione salariale.

 Domande e risposte

È possibile richiedere l’ammortizzatore unico se l’azienda aveva già presentato domanda di CIGO?

Sì. La circolare INPS n. 54/2026 prevede espressamente la possibilità di annullare la precedente domanda di CIGO, AIS o CISOA purché la stessa non sia stata ancora autorizzata. Una volta ottenuto l’annullamento, il datore di lavoro può presentare la nuova domanda di ammortizzatore unico per i medesimi lavoratori e periodi.

I lavoratori somministrati possono beneficiare della misura anche se l’agenzia ha sede fuori dai territori colpiti?

Sì. La tutela spetta anche ai lavoratori somministrati che prestano attività presso unità produttive ubicate nei territori interessati dagli eventi meteorologici. In tali ipotesi la domanda deve essere presentata dall’agenzia di somministrazione mediante la causale ISU 707.

L’utilizzo dell’ammortizzatore unico incide sui limiti ordinari di CIGO o CIGS?

No. La circolare chiarisce che i periodi fruiti a titolo di ammortizzatore unico non rilevano ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12 e 30 del D.Lgs. n. 148/2015. La misura ha natura autonoma ed emergenziale e non consuma settimane di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25;
  • Legge 27 aprile 2026, n. 59;
  • Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • Legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • Legge 8 agosto 1972, n. 457;
  • Regolamento UE 2016/679;
  • Decreto ministeriale 9 luglio 2008.
  • INPS, Circolare n. 54 del 13 maggio 2026;
  • INPS, Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026;
  • INPS, Circolare n. 5 del 20 gennaio 2025;
  • INPS, Circolare n. 76 del 30 giugno 2022;
  • INPS, Messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024;
  • INPS, Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022;
  • INPS, Circolare n. 9 del 19 gennaio 2017;
  • INPS, Circolare n. 56 del 29 marzo 2016.
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