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L’INPS, con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026, ha disciplinato il nuovo ammortizzatore sociale emergenziale introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 25/2026, convertito dalla legge n. 59/2026, per fronteggiare gli effetti degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Sicilia, Calabria e Sardegna. La disciplina si caratterizza per una forte semplificazione procedurale: pagamento diretto da parte dell’INPS, assenza di accordo sindacale obbligatorio, esclusione del contributo addizionale e neutralità rispetto ai limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs. n. 148/2015. L’ambito applicativo comprende lavoratori subordinati del settore privato, inclusi lavoratori agricoli, somministrati e distaccati, purché coinvolti nelle conseguenze dell’emergenza climatica. La durata massima del trattamento varia tra 90 giornate per sospensione dell’attività produttiva e 15 giornate per impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro. Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2026.
L’intervento normativo si caratterizza per la creazione di una integrazione salariale “unica”, autonoma rispetto agli ordinari strumenti disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015, finalizzata a garantire un sostegno immediato ai lavoratori impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa a causa della sospensione dell’attività produttiva o dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro.
La misura assume particolare rilievo sistematico poiché introduce un modello emergenziale fortemente semplificato, caratterizzato dall’assenza di accordo sindacale obbligatorio, dall’esclusione del contributo addizionale e dal pagamento diretto da parte dell’INPS.
La principale novità introdotta dalla circolare n. 54/2026 consiste nella configurazione di un ammortizzatore sociale emergenziale autonomo rispetto ai trattamenti ordinari di integrazione salariale.
L’INPS precisa infatti che la nuova misura non coincide né con la CIGO né con la CIGS né con l’assegno di integrazione salariale del FIS o dei fondi bilaterali, ma costituisce uno strumento speciale finalizzato alla gestione delle conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi.
Sotto il profilo operativo, il trattamento presenta caratteristiche peculiari:
La misura interessa i lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, che si trovino in una delle condizioni individuate dalla normativa emergenziale. La tutela riguarda innanzitutto i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa presso unità produttive o operative ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici. La circolare specifica che la sospensione può riguardare anche un singolo reparto o una sola fase produttiva e non necessariamente l’intera attività aziendale.
Ulteriore ipotesi tutelata riguarda i lavoratori residenti o domiciliati nei comuni alluvionati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, anche quando il datore di lavoro sia ubicato fuori dai territori interessati.
Le cause ostative espressamente riconosciute dall’INPS comprendono:
Particolarmente rilevante è l’estensione della tutela ai lavoratori somministrati e distaccati che prestino attività presso aziende ubicate nelle aree interessate dagli eventi calamitosi. La circolare dedica ampio spazio ai lavoratori agricoli, introducendo una disciplina fortemente adattata alla peculiarità del comparto.
Rientrano nella tutela:
Per i lavoratori assunti successivamente all’evento calamitoso, la misura è parametrata alle giornate lavorate nell’anno precedente, al netto di quelle già effettuate nell’anno in corso. Elemento di particolare importanza è la previsione secondo cui le giornate indennizzate sono equiparate a lavoro effettivo ai fini della maturazione del diritto alla disoccupazione agricola. Dal punto di vista procedurale, i datori di lavoro agricoli devono utilizzare l’applicativo “CISOA Web” e presentare domande separate in relazione alle diverse qualifiche professionali.
La misura può essere riconosciuta esclusivamente per periodi compresi tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. La durata massima varia in funzione della specifica fattispecie.
Per i lavoratori impossibilitati a svolgere attività lavorativa presso aziende ubicate nei territori colpiti è previsto un limite massimo di 90 giornate. Per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro il limite è invece pari a 15 giornate.
La prestazione economica è determinata nella misura massima prevista per le integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.
Per l’anno 2026 il massimale risulta pari a:
Procedura di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2026. L’INPS chiarisce che il termine non assume natura decadenziale ma invita imprese e intermediari a procedere tempestivamente al fine di garantire rapidi tempi di pagamento. Per i datori di lavoro non agricoli la procedura deve essere effettuata tramite la piattaforma “OMNIA IS”, selezionando la prestazione “domanda ISU”.
Nel modello di domanda devono essere indicati:
La lista dei beneficiari viene ordinariamente acquisita dai flussi Uniemens.
Per i datori di lavoro agricoli resta invece obbligatorio l’utilizzo dell’applicativo “CISOA Web”.
Incompatibilità con altri ammortizzatori sociali
La circolare precisa che il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con:
L’incompatibilità opera con riferimento ai medesimi lavoratori e agli stessi periodi.
Le imprese che abbiano già presentato domanda di trattamento ordinario possono chiedere l’annullamento dell’istanza, purché non ancora autorizzata, e successivamente inoltrare domanda di ammortizzatore unico.
La circolare n. 54/2026 si inserisce nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali già interessata dalle modifiche contributive introdotte dalla circolare INPS n. 5/2025.
Quest’ultima aveva previsto una significativa riduzione della contribuzione ordinaria dovuta al FIS e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in favore dei datori di lavoro fino a cinque dipendenti che non avessero fruito di ammortizzatori sociali nei ventiquattro mesi precedenti.
La riduzione ha comportato il passaggio dell’aliquota dallo 0,50% allo 0,30%. La medesima logica premiale è stata estesa al contributo addizionale CIGO/CIGS/CIGD.
Dal 1° gennaio 2025:
Il nuovo ammortizzatore unico si colloca però al di fuori di tali meccanismi contributivi.
L’accesso alla misura emergenziale non comporta infatti alcun aggravio contributivo e non incide sui limiti massimi ordinari di integrazione salariale.
Il sistema appare quindi strutturato su un doppio livello:
|
Categoria |
Codice/Causale |
Requisiti |
Durata massima |
|
Datori di lavoro non agricoli |
ISU 704 |
Sospensione attività presso unità produttive ubicate nei territori colpiti |
90 giornate |
|
Datori di lavoro non agricoli |
ISU 705 |
Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a raggiungere il lavoro |
15 giornate |
|
Datori di lavoro non agricoli |
ISU 706 |
Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a raggiungere il lavoro |
15 giornate |
|
Datori di lavoro non agricoli |
ISU 707 |
Lavoratori somministrati o distaccati operanti nelle aree colpite |
90 o 15 giornate |
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Datori di lavoro agricoli |
Cod. 19 |
Rapporto di lavoro attivo al 18 gennaio 2026 |
90 giornate |
|
Datori di lavoro agricoli |
Cod. 20 |
Assunzione successiva al 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 |
90 giornate |
|
Datori di lavoro agricoli |
Cod. 21 |
Lavoratori residenti impossibilitati a recarsi al lavoro |
15 giornate |
|
Datori di lavoro agricoli |
Cod. 22 |
Lavoratori domiciliati impossibilitati a recarsi al lavoro |
15 giornate |
Una società operante nel settore della logistica con sede produttiva in provincia di Catania sospende integralmente l’attività dal 22 gennaio al 15 marzo 2026 a causa dell’allagamento del magazzino principale provocato dagli eventi meteorologici.
L’azienda occupa 65 dipendenti, tra cui:
La società può presentare domanda tramite piattaforma OMNIA IS utilizzando:
L’azienda non è tenuta alla stipula di accordi sindacali e non versa alcun contributo addizionale.
I lavoratori ricevono il trattamento economico direttamente dall’INPS e i periodi fruiti non incidono sui limiti massimi ordinari di integrazione salariale.
È possibile richiedere l’ammortizzatore unico se l’azienda aveva già presentato domanda di CIGO?
Sì. La circolare INPS n. 54/2026 prevede espressamente la possibilità di annullare la precedente domanda di CIGO, AIS o CISOA purché la stessa non sia stata ancora autorizzata. Una volta ottenuto l’annullamento, il datore di lavoro può presentare la nuova domanda di ammortizzatore unico per i medesimi lavoratori e periodi.
I lavoratori somministrati possono beneficiare della misura anche se l’agenzia ha sede fuori dai territori colpiti?
Sì. La tutela spetta anche ai lavoratori somministrati che prestano attività presso unità produttive ubicate nei territori interessati dagli eventi meteorologici. In tali ipotesi la domanda deve essere presentata dall’agenzia di somministrazione mediante la causale ISU 707.
L’utilizzo dell’ammortizzatore unico incide sui limiti ordinari di CIGO o CIGS?
No. La circolare chiarisce che i periodi fruiti a titolo di ammortizzatore unico non rilevano ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12 e 30 del D.Lgs. n. 148/2015. La misura ha natura autonoma ed emergenziale e non consuma settimane di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
(prezzi IVA esclusa)