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A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (c.d. ciclone Harry), il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 ha introdotto specifiche misure di integrazione salariale, successivamente disciplinate dall’INPS con apposite istruzioni operative. Le misure sono rivolte a datori di lavoro e lavoratori (subordinati, agricoli e, in parte, autonomi) operanti o residenti nei territori colpiti in Calabria, Sicilia e Sardegna. È prevista un’integrazione salariale “unica” destinata sia ai casi di sospensione dell’attività produttiva sia all’impossibilità dei lavoratori di prestare servizio o raggiungere il luogo di lavoro. Le domande devono essere presentate dai datori di lavoro entro il 31 maggio 2026 tramite le piattaforme telematiche INPS, con specifiche causali differenziate in base alla situazione (unità produttiva colpita, lavoratori residenti/domiciliati, somministrazione). La durata del trattamento varia fino a un massimo di 90 o 15 giornate nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. La disciplina prevede inoltre modalità dedicate per il settore agricolo e criteri puntuali per la compilazione e gestione delle istanze. Vediamo come presentare la domanda.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto–legge 27 febbraio 2026, n. 25 arrivano dall’INPS le disposizioni attuative delle misure di integrazione salariale introdotte a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana.
Si tratta di ammortizzatori sociali previsti in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore agricolo, nonché dei lavoratori autonomi, interessati dal c.d. ciclone Harry poiché aventi sede presso i comuni indicati nel documento allegato al decreto.
E’ prevista la concessione della prestazione di una integrazione salariale “unica” a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, o a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali.
La domanda, finalizzata alla concessione della misura di sostegno in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro:
Rientrano nella tutela anche i lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dal ciclone.
Le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio 2026 ma, sottolinea l’INPS; prima possibile al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori,
I datori di lavoro privati non agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS” - “OMNIA integrazioni salariali”, cliccando in alto a destra su “crea domanda”. Dopo aver inserito la matricola aziendale è necessario selezionare la prestazione “domanda ISU”.

Dopo avere indicato l’unità produttiva (UP), procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento all’“ISU – Art.5 dl.n.25/2026” e in particolare.
Nel modello di domanda devono essere riportati i giorni di apertura per ciascuna unità produttiva, il periodo richiesta (coincidente con le settimane di sospensione dell’attività) e le eventuali settimane coincidenti di chiusura aziendale.
La tabella forza lavoro deve contenere il numero di lavoratori beneficiari e l’orario contrattuale medio. La lista dei beneficiari è, in via ordinaria, prelevabile direttamente dalla procedura dai dati Uniemens.
Durata del trattamento
Ai fini della presentazione della domanda di concessione della misura di sostegno in argomento, i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere all’applicativo “CISOA Web”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà”. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato. La misura è erogata direttamente in favore dei beneficiari, con esclusione della modalità a conguaglio contributivo.
In fase di compilazione della domanda per i datori di lavoro agricoli sono previste quattro causali:
Per ogni lavoratore può essere autorizzato un numero di giornate pari alle giornate lavorate nell’anno precedente (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso fino alla data di inoltro della domanda, nel limite massimo di novanta giornate collocate nel periodo compreso tra la data di assunzione e il 30 aprile 2026.
I datori di lavoro in fase di presentazione della domanda devono selezionare una tra le seguenti opzioni:
|
Fattispecie |
Causale |
Caso |
Quando si utilizza |
Durata max |
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Datori di lavoro privati (non agricoli) |
ISU - 704 |
Aziende operanti nel luogo dell’evento |
Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici |
Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
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Datori di lavoro privati (non agricoli) |
ISU - 705 |
Lavoratori residenti nel luogo dell’evento |
Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro |
Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
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Datori di lavoro privati (non agricoli) |
ISU - 706 |
Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento |
Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro |
Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
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Datori di lavoro privati (non agricoli) |
ISU - 707 |
Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento |
Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti |
Secondo fattispecie (90 o 15 giornate) |
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Datori di lavoro agricoli |
Cod. 19 |
Sospensione attività con contratto attivo al 18/01 |
Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026 |
Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
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Datori di lavoro agricoli |
Cod. 20 |
Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01 |
Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 |
Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate) |
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Datori di lavoro agricoli |
Cod. 21 |
Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti |
Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare |
Max 15 giornate |
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Datori di lavoro agricoli |
Cod. 22 |
Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati |
Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare |
Max 15 giornate |
(prezzi IVA esclusa)