20 aprile 2026

Ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna:  come richiedere le integrazioni salariali

In Pratica n. 13 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (c.d. ciclone Harry), il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 ha introdotto specifiche misure di integrazione salariale, successivamente disciplinate dall’INPS con apposite istruzioni operative. Le misure sono rivolte a datori di lavoro e lavoratori (subordinati, agricoli e, in parte, autonomi) operanti o residenti nei territori colpiti in Calabria, Sicilia e Sardegna. È prevista un’integrazione salariale “unica” destinata sia ai casi di sospensione dell’attività produttiva sia all’impossibilità dei lavoratori di prestare servizio o raggiungere il luogo di lavoro. Le domande devono essere presentate dai datori di lavoro entro il 31 maggio 2026 tramite le piattaforme telematiche INPS, con specifiche causali differenziate in base alla situazione (unità produttiva colpita, lavoratori residenti/domiciliati, somministrazione). La durata del trattamento varia fino a un massimo di 90 o 15 giornate nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. La disciplina prevede inoltre modalità dedicate per il settore agricolo e criteri puntuali per la compilazione e gestione delle istanze. Vediamo come presentare la domanda.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto–legge 27 febbraio 2026, n. 25 arrivano dall’INPS le disposizioni attuative delle misure di integrazione salariale introdotte a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana.

Si tratta di ammortizzatori sociali previsti in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore agricolo, nonché dei lavoratori autonomi, interessati dal c.d. ciclone Harry poiché aventi sede presso i comuni indicati nel documento allegato al decreto.

E’ prevista la concessione della prestazione di una integrazione salariale “unica” a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, o a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali.

Invio delle domande

La domanda, finalizzata alla concessione della misura di sostegno in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro:

  • sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati
  • sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni.

Rientrano nella tutela anche i lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dal ciclone.

Le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio 2026 ma, sottolinea l’INPS; prima possibile al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori, 

Modalità di compilazione della domanda

I datori di lavoro privati non agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS” - “OMNIA integrazioni salariali”, cliccando in alto a destra su “crea domanda”. Dopo aver inserito la matricola aziendale è necessario selezionare la prestazione “domanda ISU”.

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Dopo avere indicato l’unità produttiva (UP), procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento all’“ISU – Art.5 dl.n.25/2026” e in particolare.

  • i datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori alle proprie dipendenze che alla data del 18 gennaio 2026 sono stati o sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso unità operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni colpiti, devono utilizzare la causale “ISU - 704 - Art. 5 dl n. 25/2026- Aziende operanti nel luogo dell’evento”. 
  • I datori di lavoro che presentano domanda a seguito dell’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni alluvionati –devono utilizzare la causale “ISU - 705 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” e “ISU - 706 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”. 
  • Ricorrendo tale ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
  • Nel caso di lavoratori somministrati/distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore/distaccatario ubicate nei territori dei comuni interessati le Agenzie di somministrazione/aziende distaccanti, in qualità di datori di lavoro, devono utilizzare l’apposita causale “ISU – 707 - Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”. 

Nel modello di domanda devono essere riportati i giorni di apertura per ciascuna unità produttiva, il periodo richiesta (coincidente con le settimane di sospensione dell’attività) e le eventuali settimane coincidenti di chiusura aziendale.

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La tabella forza lavoro deve contenere il numero di lavoratori beneficiari e l’orario contrattuale medio. La lista dei beneficiari è, in via ordinaria, prelevabile direttamente dalla procedura dai dati Uniemens.

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Durata del trattamento

  • Nel caso di domanda ISU 704, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
  • Nel caso di domanda ISU 705 e ISU 706 la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate da collocare tra il 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Domanda per i datori di lavoro agricoli

Ai fini della presentazione della domanda di concessione della misura di sostegno in argomento, i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere all’applicativo “CISOA Web”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà”. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato. La misura è erogata direttamente in favore dei beneficiari, con esclusione della modalità a conguaglio contributivo.

In fase di compilazione della domanda per i datori di lavoro agricoli sono previste quattro causali:

  1. Cod.19 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01”. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo novanta giornate, collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
  2. Cod. 20 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01”

Per ogni lavoratore può essere autorizzato un numero di giornate pari alle giornate lavorate nell’anno precedente (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso fino alla data di inoltro della domanda, nel limite massimo di novanta giornate collocate nel periodo compreso tra la data di assunzione e il 30 aprile 2026.

  • Cod. 21 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti”
  • Cod. 22 “DL n.25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati”

I datori di lavoro in fase di presentazione della domanda devono selezionare una tra le seguenti opzioni:

  • esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario;
  • interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;
  • condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

Tabella causali ISU e CISOA

Fattispecie

Causale

Caso

Quando si utilizza

Durata max

Datori di lavoro privati (non agricoli)

ISU - 704

Aziende operanti nel luogo dell’evento

Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici

Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)

Datori di lavoro privati (non agricoli)

ISU - 705

Lavoratori residenti nel luogo dell’evento

Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro

Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)

Datori di lavoro privati (non agricoli)

ISU - 706

Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento

Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro

Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)

Datori di lavoro privati (non agricoli)

ISU - 707

Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento

Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti

Secondo fattispecie (90 o 15 giornate)

Datori di lavoro agricoli

Cod. 19

Sospensione attività con contratto attivo al 18/01

Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026

Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)

Datori di lavoro agricoli

Cod. 20

Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01

Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026

Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate)

Datori di lavoro agricoli

Cod. 21

Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti

Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare

Max 15 giornate

Datori di lavoro agricoli

Cod. 22

Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati

Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare

Max 15 giornate

 

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