Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’INPS, con la circolare n. 60 del 21 maggio 2026, ha illustrato il nuovo “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20/2026 in attuazione dell’art. 23 della legge n. 203/2024. La nuova disciplina consente la rateazione dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili, superando il precedente sistema autorizzatorio ministeriale. Contestualmente, il Regolamento introduce un modello più rigoroso fondato sulla continuità della regolarità contributiva, prevedendo specifiche condizioni per il perfezionamento della dilazione, l’accesso alla seconda dilazione e la permanenza del beneficio. Particolare rilievo assumono le nuove regole sulla correntezza contributiva, sul consolidamento dell’esposizione debitoria e sulle cause di annullamento o revoca del piano rateale, con significativi riflessi operativi per imprese, intermediari e professionisti. Vediamo come procedere.
Alle domande di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, presentate a partire da 21 maggio 2026, si applica la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che vuole favorire la regolarizzazione dei contribuenti in temporanea difficoltà economico-finanziaria, rafforzando al tempo stesso la certezza dei pagamenti e la tutela del credito.
L’INPS ha recepito le nuove regole con la circolare n. 60 del 2026.e con il successivo messaggio n. 1699, prevedendo anche la possibilità di prolungamento per le rateazioni in corso.
In questo caso la richiesta va presentata entro il 20 giugno 2026.
Importi oggetto della dilazione
La dilazione può riguardare:
Sono inclusi anche i debiti relativi alle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, fermo restando l’eventuale rilievo amministrativo o penale dell’omissione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983.
Nuova rateazione debiti INPS
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la possibilità di ottenere un piano di pagamento più lungo rispetto ai 24 mesi previgenti e in particolare fino ad un massimo di:
Per accedere alla dilazione, il contribuente deve presentare domanda esclusivamente in via telematica, tramite i servizi disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. L’istanza può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Vanno indicati l’importo e il numero di rate desiderato, e l’INPS lo stabilisce tenendo conto della situazione individuale contribuente e del valore del debito.
La domanda deve riguardare l’intera esposizione debitoria del soggetto identificato dal codice fiscale, comprendendo i debiti verso tutte le Gestioni INPS interessate.
Restano invece esclusi, se contestati, i crediti oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario.
Prima di inviare l’istanza è essenziale verificare con attenzione la propria posizione contributiva.
La domanda deve infatti essere coerente con le evidenze presenti nelle banche dati INPS, anche tramite la procedura Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale. In questa fase è opportuno regolarizzare o chiarire eventuali anomalie, note di rettifica, eccedenze, diffide o versamenti non ancora contabilizzati, perché dopo la definizione della domanda non sarà possibile modificare l’estratto debitorio.
Nella richiesta il contribuente deve:
La dilazione non consente di sospendere i versamenti ordinari futuri. Per mantenere il beneficio, occorre pagare regolarmente le rate e continuare a versare i contributi mensili o periodici alle scadenze.
L’istruttoria della domanda si svolge entro 10 giorni di calendario per la fase istruttoria e il contribuente ha altri 10 giorni per pagare la prima rata: il procedimento deve concludersi quindi complessivamente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
Il provvedimento di accoglimento non si perfeziona se, prima della scadenza della prima rata, risultano omessi contributi correnti maturati successivamente alla domanda. In tal caso il piano viene annullato, i debiti sono affidati alla riscossione tramite avviso di addebito e le medesime esposizioni non possono essere riproposte in una nuova domanda di dilazione.
Il pagamento della prima rata ha valore di accettazione del piano; solo da quel momento la dilazione si considera attivata e può rilevare anche ai fini della regolarità contributiva.
In caso di mancato o parziale pagamento della prima rata è previsto l’annullamento della dilazione e i debiti compresi nella domanda non potranno essere riproposti in una nuova istanza e potranno essere avviati al recupero tramite avviso di addebito.
Le rate successive alla prima scadono mensilmente, all’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata.
Il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione: il contribuente deve quindi provvedere con versamenti effettivi.
La circolare introduce anche la possibilità di una seconda dilazione che può essere richiesta durante un piano già in corso per debiti conosciuti successivamente, oppure per contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda. La seconda dilazione è ammessa solo se nei sei mesi precedenti se non vi sono state revoche di piani di rateazione riferibili al medesimo codice fiscale. Inoltre, non possono coesistere più di due dilazioni attive: per chiederne una ulteriore, occorre estinguerne anticipatamente una.
La revoca della dilazione scatta in caso di mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive.
La revoca può intervenire anche quando non viene pagata la contribuzione corrente, salvo che il contribuente la regolarizzi mediante una seconda dilazione.
In caso di revoca, il debito residuo torna immediatamente esigibile e può essere affidato al recupero coattivo.
E’ disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” la funzionalità che permette la creazione di un nuovo Smart Task denominato “Domanda di dilazione”. A tal fine occorre accedere tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), selezionando la voce “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Infine, per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data della circolare (21 maggio 2026), è possibile chiedere la rideterminazione del numero delle rate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, utilizzando il Cassetto previdenziale e la funzione di comunicazione bidirezionale. Il termine scade dunque il 20 giugno 2026.
In ogni caso è necessario compilare e allegare uno dei seguenti moduli in formato .pdf editabile:
I moduli sono scaricabili nella sezione “Moduli” del portale dell’Istituto e all’interno dello Smart Task stesso, nella fase della procedura in cui è prevista l’allegazione.
L’esito dell’istruttoria della richiesta è disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Com. Bidirezionale”.
In merito alla possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate è possibile utilizzare il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, creando una nuova richiesta di “Com. Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e compilando i campi richiesti, e in particolare:
|
Profilo |
Nuova disciplina INPS 2026 |
|
Norma istitutiva |
Introduzione della possibilità di dilazione fino a 60 rate mensili |
|
Debiti rateizzabili |
Contributi omessi, evasi, sanzioni civili, note di rettifica, compliance, verifiche ispettive |
|
Debiti esclusi |
Debiti già affidati all’Agente della riscossione mediante avviso di addebito |
|
Durata massima fino a € 500.000 |
36 rate mensili |
|
Durata massima oltre € 500.000 |
60 rate mensili |
|
Presupposto essenziale |
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria |
|
Domanda di dilazione |
Deve riguardare tutta l’esposizione debitoria INPS riferita al medesimo codice fiscale |
|
Consolidamento preliminare |
Necessaria normalizzazione preventiva delle evidenze Ve.R.A., VIG, note di rettifica e anomalie |
|
Termine istruttoria |
10 giorni per consolidamento + 10 giorni per pagamento prima rata |
|
Perfezionamento della dilazione |
Avviene con pagamento della prima rata entro il termine assegnato |
|
Condizione essenziale |
Regolarità della contribuzione corrente |
|
Mancato pagamento contributi correnti prima della prima rata |
Mancato perfezionamento e annullamento della dilazione |
|
Effetto dell’annullamento |
Affidamento del debito all’Agente della riscossione |
|
Ripresentazione della domanda |
Non consentita per i debiti oggetto di annullamento |
|
Seconda dilazione |
Ammessa per debiti sopravvenuti o contribuzione corrente successiva |
|
Condizione per seconda dilazione |
Nessuna revoca nei 6 mesi precedenti |
|
Numero massimo di dilazioni attive |
Due piani contemporanei |
|
Compensazione tramite F24 |
Non ammessa per il pagamento delle rate |
|
Revoca della dilazione |
Per omesso pagamento di 3 rate anche non consecutive |
|
Revoca per perdita della correntezza |
Anche se le rate sono regolarmente pagate |
|
Effetti della revoca |
Recupero coattivo mediante avviso di addebito |
|
Contribuzione corrente maturata durante dilazione revocata |
Non più rateizzabile successivamente |
|
Piano di rientro alternativo |
Previsto per la contribuzione corrente, con futura circolare attuativa |
|
Ricorso amministrativo |
Non ammesso contro i provvedimenti |
La nuova disciplina consente automaticamente la concessione della dilazione fino a 60 rate per debiti superiori a 500.000 euro?
No. La nuova disciplina introdotta dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e attuata dal Regolamento INPS non prevede alcun automatismo nella concessione della dilazione ultratrentaseimestrale.
La possibilità di accedere fino a 60 rate mensili rappresenta infatti il limite massimo astrattamente concedibile per esposizioni superiori a 500.000 euro, ma il numero concreto delle rate viene determinato dall’Istituto sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto:
Il Regolamento richiede inoltre che il debitore dichiari la sussistenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, elemento che costituisce il presupposto sostanziale dell’accesso al beneficio.
È possibile presentare domanda di dilazione anche in presenza di anomalie contributive o posizioni ancora non consolidate?
La nuova disciplina impone una preventiva attività di consolidamento e normalizzazione della posizione contributiva prima della definizione del piano di rateazione.
La circolare INPS n. 60/2026 chiarisce infatti che la domanda deve riguardare “l’intera esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell’Istituto e consolidata all’esito delle attività di normalizzazione”.
Ne consegue che evidenze Ve.R.A., note di rettifica, diffide documentali, partite VIG, eccedenze e anomalie contabili, devono essere preventivamente verificate e, ove possibile, definite congiuntamente alla Struttura territoriale competente.
Il Regolamento attribuisce particolare rilievo a questa fase istruttoria, prevedendo un termine specifico di dieci giorni per le attività di consolidamento preliminare della posizione debitoria.
La presenza di partite ancora non consolidate non impedisce in assoluto la presentazione della domanda, ma aumenta significativamente il rischio operativo, poiché successivamente alla definizione della domanda non è possibile modificare l’estratto debitorio e quindi le eventuali differenze emerse successivamente devono essere versate separatamente o gestite mediante seconda dilazione.
Quali sono le conseguenze del mancato pagamento della contribuzione corrente durante la dilazione?
La nuova disciplina attribuisce alla regolarità della contribuzione corrente un ruolo essenziale sia nella fase di perfezionamento sia nella fase di mantenimento della dilazione.
La circolare INPS n. 60/2026 precisa infatti che il semplice pagamento delle rate non è sufficiente a conservare il beneficio rateale. Il contribuente deve continuare a versare regolarmente anche la contribuzione corrente mensile o periodica alle ordinarie scadenze di legge.
La normativa distingue due momenti:
La revoca determina la perdita del beneficio della rateazione, l’affidamento del residuo all’Agente della riscossione, l’impossibilità di inserire in future dilazioni la contribuzione corrente maturata durante la dilazione revocata.
Una società operante nel settore della logistica presenta al 31 maggio 2026 una esposizione debitoria INPS pari a euro 780.000, composta da:
La società intende accedere alla nuova dilazione INPS fino a 60 rate ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, del D.L. n. 338/1989 e della circolare INPS n. 60/2026.
Nel corso dell’analisi preliminare emergono tuttavia alcune criticità:
risultano ancora aperte evidenze Ve.R.A. e partite VIG;
non tutte le denunce UNIEMENS risultano quadrate;
la società presenta tensioni di liquidità che rendono incerto il regolare versamento della contribuzione corrente dei mesi successivi.
Prima della presentazione dell’istanza, la società deve procedere alla definizione delle anomalie contributive, alla riconciliazione delle evidenze Ve.R.A., alla gestione delle note di rettifica e delle partite ancora aperte.
Nel caso concreto, la presentazione immediata della domanda espone a un rischio elevato, poiché eventuali differenze emerse successivamente non potrebbero essere inserite automaticamente nel piano originario e dovrebbero essere versate separatamente oppure oggetto di seconda dilazione.
Il profilo più critico riguarda però la contribuzione corrente. La società presenta infatti difficoltà nel garantire la regolarità dei versamenti mensili successivi alla domanda.
Supponiamo quindi che:
In questo scenario la dilazione non si perfeziona, il piano viene annullato, i debiti vengono immediatamente affidati alla riscossione mediante avviso di addebito.
La conseguenza più grave è che i medesimi debiti non potranno essere riproposti in una nuova domanda di dilazione.
Nel caso prospettato, una gestione prudenziale suggerisce quindi la preventiva stabilizzazione dei flussi di cassa ai fini della sostenibilità della contribuzione corrente almeno nel breve periodo con eventuale utilizzo della seconda dilazione per esposizioni sopravvenute.
(prezzi IVA esclusa)