1 giugno 2026

Debiti INPS fino a 60 rate: come si presenta la domanda e quali rischi evitare

InPratica n. 20 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

L’INPS, con la circolare n. 60 del 21 maggio 2026, ha illustrato il nuovo “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20/2026 in attuazione dell’art. 23 della legge n. 203/2024. La nuova disciplina consente la rateazione dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili, superando il precedente sistema autorizzatorio ministeriale. Contestualmente, il Regolamento introduce un modello più rigoroso fondato sulla continuità della regolarità contributiva, prevedendo specifiche condizioni per il perfezionamento della dilazione, l’accesso alla seconda dilazione e la permanenza del beneficio. Particolare rilievo assumono le nuove regole sulla correntezza contributiva, sul consolidamento dell’esposizione debitoria e sulle cause di annullamento o revoca del piano rateale, con significativi riflessi operativi per imprese, intermediari e professionisti. Vediamo come procedere.

Alle domande di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, presentate a partire da  21 maggio 2026, si applica la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che vuole favorire la regolarizzazione dei contribuenti in temporanea difficoltà economico-finanziaria, rafforzando al tempo stesso la certezza dei  pagamenti e la tutela del credito.

L’INPS ha recepito le nuove regole con la circolare n. 60 del 2026.e con il successivo messaggio n. 1699, prevedendo anche la possibilità di prolungamento per le rateazioni in corso.
In questo caso la richiesta va presentata entro il 20 giugno 2026.

Importi oggetto della dilazione

La dilazione può riguardare:

  • omissioni contributive;
  • evasioni;
  • sanzioni civili;
  • debiti derivanti da verifiche ispettive;
  • comunicazioni di compliance;
  • note di rettifica e accertamenti d’ufficio.

Sono inclusi anche i debiti relativi alle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, fermo restando l’eventuale rilievo amministrativo o penale dell’omissione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983.

Nuova rateazione debiti INPS

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la possibilità di ottenere un piano di pagamento più lungo rispetto ai 24 mesi previgenti e in particolare fino ad un massimo di:

  • 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e
  • 60 rate mensili per importi superiori.

Per accedere alla dilazione, il contribuente deve presentare domanda esclusivamente in via telematica, tramite i servizi disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. L’istanza può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Vanno indicati l’importo e il numero di rate desiderato, e l’INPS lo stabilisce tenendo conto della situazione individuale contribuente e del valore del debito.

La domanda deve riguardare l’intera esposizione debitoria del soggetto identificato dal codice fiscale, comprendendo i debiti verso tutte le Gestioni INPS interessate. 

Restano invece esclusi, se contestati, i crediti oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario.

Prima di inviare l’istanza è essenziale verificare con attenzione la propria posizione contributiva.

La domanda deve infatti essere coerente con le evidenze presenti nelle banche dati INPS, anche tramite la procedura Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale. In questa fase è opportuno regolarizzare o chiarire eventuali anomalie, note di rettifica, eccedenze, diffide o versamenti non ancora contabilizzati, perché dopo la definizione della domanda non sarà possibile modificare l’estratto debitorio.

Nella richiesta il contribuente deve:

  • dichiarare che il mancato pagamento deriva da una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, oppure da circostanze contingenti ed eccezionali;
  • riconoscere il debito verso l’INPS e impegnarsi al pagamento sia delle rate concesse sia della contribuzione corrente.

La dilazione non consente di sospendere i versamenti ordinari futuri. Per mantenere il beneficio, occorre pagare regolarmente le rate e continuare a versare i contributi mensili o periodici alle scadenze.

L’istruttoria della domanda si svolge entro 10 giorni di calendario per la fase istruttoria e il contribuente ha altri 10 giorni per pagare la prima rata: il procedimento deve concludersi quindi complessivamente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

Il provvedimento di accoglimento non si perfeziona se, prima della scadenza della prima rata, risultano omessi contributi correnti maturati successivamente alla domanda. In tal caso il piano viene annullato, i debiti sono affidati alla riscossione tramite avviso di addebito e le medesime esposizioni non possono essere riproposte in una nuova domanda di dilazione.

Il pagamento della prima rata ha valore di accettazione del piano; solo da quel momento la dilazione si considera attivata e può rilevare anche ai fini della regolarità contributiva.

In caso di mancato o parziale pagamento della prima rata è previsto l’annullamento della dilazione e i debiti compresi nella domanda non potranno essere riproposti in una nuova istanza e potranno essere avviati al recupero tramite avviso di addebito.

Le rate successive alla prima scadono mensilmente, all’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata.

Il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione: il contribuente deve quindi provvedere con versamenti effettivi.

Seconda dilazione e motivi per la revoca

La circolare introduce anche la possibilità di una seconda dilazione che può essere richiesta durante un piano già in corso per debiti conosciuti successivamente, oppure per contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda. La seconda dilazione è ammessa solo se nei sei mesi precedenti se non vi sono state revoche di piani di rateazione riferibili al medesimo codice fiscale. Inoltre, non possono coesistere più di due dilazioni attive: per chiederne una ulteriore, occorre estinguerne anticipatamente una.

La revoca della dilazione scatta in caso di mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive. 

La revoca può intervenire anche quando non viene pagata la contribuzione corrente, salvo che il contribuente la regolarizzi mediante una seconda dilazione. 

In caso di revoca, il debito residuo torna immediatamente esigibile e può essere affidato al recupero coattivo.

Presentazione della domanda

E’ disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” la funzionalità che permette la creazione di un nuovo Smart Task denominato “Domanda di dilazione”. A tal fine occorre accedere tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), selezionando la voce “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Infine, per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data della circolare (21 maggio 2026), è possibile chiedere la rideterminazione del numero delle rate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, utilizzando il Cassetto previdenziale e la funzione di comunicazione bidirezionale. Il termine scade dunque il 20 giugno 2026.

In ogni caso è necessario compilare e allegare uno dei seguenti moduli in formato .pdf editabile:

  • SC106 – “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare per tutte le Gestioni contributive amministrate dall’Istituto, ad eccezione dei lavoratori domestici;

  • SC80 – “Rapporto di lavoro domestico - Istanza e Atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare esclusivamente per i lavoratori domestici.

I moduli sono scaricabili nella sezione “Moduli” del portale dell’Istituto e all’interno dello Smart Task stesso, nella fase della procedura in cui è prevista l’allegazione.

L’esito dell’istruttoria della richiesta è disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Com. Bidirezionale”.

In merito alla possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate è possibile utilizzare il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, creando una nuova richiesta di “Com. Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e compilando i campi richiesti, e in particolare:

  • nell’oggetto deve essere selezionata l’opzione “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa”;
  • nel testo, deve essere riportata la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate in cui si chiede di rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.

Profilo

Nuova disciplina INPS 2026

Norma istitutiva

Introduzione della possibilità di dilazione fino a 60 rate mensili

Debiti rateizzabili

Contributi omessi, evasi, sanzioni civili, note di rettifica, compliance, verifiche ispettive

Debiti esclusi

Debiti già affidati all’Agente della riscossione mediante avviso di addebito

Durata massima fino a € 500.000

36 rate mensili

Durata massima oltre € 500.000

60 rate mensili

Presupposto essenziale

Temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria

Domanda di dilazione

Deve riguardare tutta l’esposizione debitoria INPS riferita al medesimo codice fiscale

Consolidamento preliminare

Necessaria normalizzazione preventiva delle evidenze Ve.R.A., VIG, note di rettifica e anomalie

Termine istruttoria

10 giorni per consolidamento + 10 giorni per pagamento prima rata

Perfezionamento della dilazione

Avviene con pagamento della prima rata entro il termine assegnato

Condizione essenziale

Regolarità della contribuzione corrente

Mancato pagamento contributi correnti prima della prima rata

Mancato perfezionamento e annullamento della dilazione

Effetto dell’annullamento

Affidamento del debito all’Agente della riscossione

Ripresentazione della domanda

Non consentita per i debiti oggetto di annullamento

Seconda dilazione

Ammessa per debiti sopravvenuti o contribuzione corrente successiva

Condizione per seconda dilazione

Nessuna revoca nei 6 mesi precedenti

Numero massimo di dilazioni attive

Due piani contemporanei

Compensazione tramite F24

Non ammessa per il pagamento delle rate

Revoca della dilazione

Per omesso pagamento di 3 rate anche non consecutive

Revoca per perdita della correntezza

Anche se le rate sono regolarmente pagate

Effetti della revoca

Recupero coattivo mediante avviso di addebito

Contribuzione corrente maturata durante dilazione revocata

Non più rateizzabile successivamente

Piano di rientro alternativo

Previsto per la contribuzione corrente, con futura circolare attuativa

Ricorso amministrativo

Non ammesso contro i provvedimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esperto

La nuova disciplina consente automaticamente la concessione della dilazione fino a 60 rate per debiti superiori a 500.000 euro?

No. La nuova disciplina introdotta dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e attuata dal Regolamento INPS non prevede alcun automatismo nella concessione della dilazione ultratrentaseimestrale.

La possibilità di accedere fino a 60 rate mensili rappresenta infatti il limite massimo astrattamente concedibile per esposizioni superiori a 500.000 euro, ma il numero concreto delle rate viene determinato dall’Istituto sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto:

  • della tipologia del contribuente;
  • della consistenza dell’esposizione debitoria;
  • della situazione contributiva pregressa;
  • della capacità prospettica di riequilibrio economico-finanziario.

Il Regolamento richiede inoltre che il debitore dichiari la sussistenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, elemento che costituisce il presupposto sostanziale dell’accesso al beneficio.

È possibile presentare domanda di dilazione anche in presenza di anomalie contributive o posizioni ancora non consolidate?

La nuova disciplina impone una preventiva attività di consolidamento e normalizzazione della posizione contributiva prima della definizione del piano di rateazione.

La circolare INPS n. 60/2026 chiarisce infatti che la domanda deve riguardare “l’intera esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell’Istituto e consolidata all’esito delle attività di normalizzazione”.

Ne consegue che evidenze Ve.R.A., note di rettifica, diffide documentali, partite VIG, eccedenze e anomalie contabili, devono essere preventivamente verificate e, ove possibile, definite congiuntamente alla Struttura territoriale competente.

Il Regolamento attribuisce particolare rilievo a questa fase istruttoria, prevedendo un termine specifico di dieci giorni per le attività di consolidamento preliminare della posizione debitoria.

La presenza di partite ancora non consolidate non impedisce in assoluto la presentazione della domanda, ma aumenta significativamente il rischio operativo, poiché successivamente alla definizione della domanda non è possibile modificare l’estratto debitorio e quindi le eventuali differenze emerse successivamente devono essere versate separatamente o gestite mediante seconda dilazione.

Quali sono le conseguenze del mancato pagamento della contribuzione corrente durante la dilazione?

La nuova disciplina attribuisce alla regolarità della contribuzione corrente un ruolo essenziale sia nella fase di perfezionamento sia nella fase di mantenimento della dilazione.

La circolare INPS n. 60/2026 precisa infatti che il semplice pagamento delle rate non è sufficiente a conservare il beneficio rateale. Il contribuente deve continuare a versare regolarmente anche la contribuzione corrente mensile o periodica alle ordinarie scadenze di legge.

La normativa distingue due momenti:

  • il mancato perfezionamento iniziale della dilazione: se, dopo la presentazione della domanda ma prima della scadenza della prima rata, maturano contributi correnti non versati, il provvedimento di accoglimento non si perfeziona, il piano viene annullato e i debiti sono immediatamente affidati alla riscossione mediante avviso di addebito, tali debiti non possono essere riproposti in una nuova domanda di dilazione.
  • la successiva revoca del piano: anche successivamente all’attivazione della dilazione, il mancato pagamento della contribuzione corrente comporta la revoca del beneficio, pure in presenza di regolare pagamento delle rate, salvo accesso tempestivo alla seconda dilazione prevista dall’art. 4 del Regolamento.

La revoca determina la perdita del beneficio della rateazione, l’affidamento del residuo all’Agente della riscossione, l’impossibilità di inserire in future dilazioni la contribuzione corrente maturata durante la dilazione revocata.

Caso pratico

Una società operante nel settore della logistica presenta al 31 maggio 2026 una esposizione debitoria INPS pari a euro 780.000, composta da:

  • omissioni contributive correnti relative agli ultimi 12 mesi;
  • note di rettifica ancora in fase di definizione;
  • somme derivanti da verbale ispettivo non ancora integralmente contabilizzato;
  • sanzioni civili maturate.

La società intende accedere alla nuova dilazione INPS fino a 60 rate ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, del D.L. n. 338/1989 e della circolare INPS n. 60/2026.

Nel corso dell’analisi preliminare emergono tuttavia alcune criticità:

risultano ancora aperte evidenze Ve.R.A. e partite VIG;

non tutte le denunce UNIEMENS risultano quadrate;

la società presenta tensioni di liquidità che rendono incerto il regolare versamento della contribuzione corrente dei mesi successivi.

Prima della presentazione dell’istanza, la società deve procedere alla definizione delle anomalie contributive, alla riconciliazione delle evidenze Ve.R.A., alla gestione delle note di rettifica e delle partite ancora aperte.

Nel caso concreto, la presentazione immediata della domanda espone a un rischio elevato, poiché eventuali differenze emerse successivamente non potrebbero essere inserite automaticamente nel piano originario e dovrebbero essere versate separatamente oppure oggetto di seconda dilazione.

Il profilo più critico riguarda però la contribuzione corrente. La società presenta infatti difficoltà nel garantire la regolarità dei versamenti mensili successivi alla domanda.

Supponiamo quindi che:

  • la domanda venga presentata il 5 giugno 2026;
  • il piano venga accolto il 15 giugno;
  • la prima rata scada il 25 giugno;
  • nel frattempo maturi la contribuzione corrente del mese di maggio con scadenza 16 giugno;
  • la società non riesca a versare integralmente tale contribuzione.

In questo scenario la dilazione non si perfeziona, il piano viene annullato, i debiti vengono immediatamente affidati alla riscossione mediante avviso di addebito.

La conseguenza più grave è che i medesimi debiti non potranno essere riproposti in una nuova domanda di dilazione.

Nel caso prospettato, una gestione prudenziale suggerisce quindi la preventiva stabilizzazione dei flussi di cassa ai fini della sostenibilità della contribuzione corrente almeno nel breve periodo con eventuale utilizzo della seconda dilazione per esposizioni sopravvenute.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 23
  • D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, comma 11-bis
  • D.M. 24 ottobre 2025
  • INPS, deliberazione CDA n. 20 del 25 febbraio 2026
  • INPS, circolare n. 60 del 21 maggio 2026
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