20 ottobre 2025

Fringe, premi e prestiti: cosa verificare entro fine anno

In Pratica n. 36 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

Anche per il periodo d’imposta 2025, il datore di lavoro può erogare fringe benefit ai propri dipendenti, con figli fiscalmente a carico, nel limite massimo di 1.000 o 2.000 euro se sono presenti figli fiscalmente a carico. Sono in vigore quest’anno anche ulteriori misure premiali per i premi di risultato e per i lavoratori trasferiti per ragioni di impiego. Quali sono i controlli e le verifiche da effettuare preventivamente?

 

Disciplina generale

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il limite di esenzione riguardo i beni in natura (fringe benefit) concessi al lavoratore subordinato, fissandolo a:

  • 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici;
  • 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, includendo nel calcolo il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, gli interessi sul mutuo per l’acquisto della prima casa o il canone di locazione per l’abitazione.

A tal fine la nozione di “abitazione principale” è dettata dal TUIR per l’applicazione delle detrazioni degli interessi passivi per mutui e dei canoni di locazione: abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, come risultante dai registri anagrafici o da autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato come residenza.

Deve in ogni caso trattarsi di immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (definiti ai sensi dell’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare.

Con particolare riguardo alla locuzione “spese per l’affitto”, si ritiene che debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

 In caso di pluralità di rapporti di lavoro, si deve tenere conto della totalità dei bonus riconosciuti dai diversi datori.

Il TUIR considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo (“principio di cassa allargato”). Pertanto, ai fini del raggiungimento dei limiti di esenzione, si tiene conto anche di quanto erogato entro il 12 gennaio 2026.

Checklist operativa

  • Cod. Entro il Attività
  • A 31/12/2025: Individuazione lavoratori beneficiari
  • B 31/12/2025: Individuazione Fringe benefit erogabili e valore normale
  • C Prima di E: Raccolta autocertificazione presenza figli a carico
  • D Prima di E: Informativa rappresentanze sindacali
  • E 12/1/2026: Erogazione Fringe benefit
  • F Prima di I: Verifica effettiva permanenza figli a carico
  • G Prima di I: Raccolta autocertificazione definitiva presenza figli a carico
  • H Mese di dicembre 2025: Conguaglio fiscale
  • I 31/01/2026: Esposizione Fringe benefit nel LUL di dicembre
  •  L Anno 2025: Revisione fringe benefit erogabili in base alle nuove soglie di esenzione

Limiti di esenzione

Ai lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico si applica nel 2025 la soglia di esenzione fino a 1.000 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e non si estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

La soglia così definita rappresenta un tetto, non una franchigia: il superamento di tale limite comporta che l’intero valore dei benefit erogati in favore del lavoratore concorra a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali che sotto l’aspetto contributivo.

I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, ovvero senza stabilire criteri di uguaglianza tra dipendenti.

La soglia aumenta fino a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico.

Per essere considerati a carico, i figli, anche se in età da lavoro, devono aver prodotto, nel periodo d‘imposta 2025, un reddito, al lordo degli oneri deducibili:

  • non superiore a 4.000 euro, se fino a 24 anni di età;
  • non superiore a 2.840,51 euro, se oltre i 24 anni di età.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

L’agevolazione spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, di cui all’ art. 12 del  TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico.

Si evidenzia che, in caso di genitori che si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Fringe benefit lavoratori trasferiti

La nuova legge di Bilancio n. 207/2025 introduce, solo per chi viene assunto nel 2025, la previsione di una esenzione, fino ad un importo massimo di 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati. Beneficiari possono essere i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito non superiore a 35.000 euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza.

Le spese rimborsate non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. 

Si tratta di una esenzione solo a fini fiscali che non rileva sui contributi dovuti a INPS e INAIL.

Le somme erogate a tale titolo, inoltre, sono computabili ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il riconoscimento dell'agevolazione spetta unicamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione: il lavoratore è tenuto a rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Nella dichiarazione che i lavoratore o la lavoratrice consegna al datore di lavoro per ottenere il bonus dipendenti fino a 5.000 euro devono essere specificate le seguenti condizioni:

  • il diritto all’applicazione del maggior limite di esenzione;
  • i figli e le figlie che possono essere considerate fiscalmente a carico in quanto non hanno percepito, nel periodo di imposta 2025, un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro o 4.000,00 euro per coloro che hanno fino a 24 anni;
  • il trasferimento della residenza con una distanza da quella originaria di almeno 100 chilometri.

Tramite il modello deve essere comunicati anche i seguenti dati dei figli:

  • nome e cognome;
  • luogo di nascita;
  • data di nascita;
  • codice fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegato anche un documento d’identità. Il rispetto della condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre 2025.

Verifiche di fine anno

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, ha ricordato che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata per ciascun lavoratore con riferimento al 31 dicembre dell’anno in corso. A tal fine, l’azienda è tenuta a richiedere al lavoratore, preventivamente all’applicazione dell’agevolazione, una dichiarazione riguardo il diritto all'aumento della soglia di esenzione, in cui va riportato il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Questa dichiarazione deve essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti. Il lavoratore è però tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l'anno fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, affinché il datore di lavoro recuperi il beneficio non spettante entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, provvedendo a sottoporre a imposizione fiscale e contribuzione l’intera somma erogata.

Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è costituito dalla trasmissione alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell’apposita informativa. Si tratta di una comunicazione che può anche non essere preventiva, ma deve comunque essere trasmessa entro la chiusura del periodo d’imposta 2025.

Recupero imponibilità a conguaglio

In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica che il valore dei fringe benefit rientrino nei limiti, tenendo conto anche di beni e servizi, rimborsi o somme erogate per utenze da altri datori di lavoro.

Qualora il tetto di esenzione risulti superato (INPS, messaggio n. 3884/2023), l’azienda deve:

  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese di dicembre l’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2025;
  • trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a suo carico, non trattenuta nel corso dell’anno; a tal fine, occorre altresì controllare che l’imponibilità sopravvenuta delle somme erogate non determini altresì una modifica della misura dell’esonero contributivo spettante al lavoratore;
  • denunciare la contribuzione dovuta nel documento UniEmens relativo esclusivamente al mese di competenza dicembre 2025, da trasmettere entro il 31 gennaio 2026, oppure trasmettere all’INPS dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Premi di risultato

Per quanto riguarda i premi di risultato erogati nell’anno 2025, il legislatore ha previsto una imposta sostitutiva, sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 5%, maggiormente agevolante rispetto al 10% previsto in via ordinaria dalla Legge n. 208/2015 (articolo 1, comma 182).

Ricordiamo che affinché sia applicata l’imposta sostitutiva, il premio di risultato:

  • deve essere stato previsto all’interno di un contratto aziendale o territoriale,
  • deve essere di ammontare variabile,
  • la corresponsione deve essere legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dall’ articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015 (legge di Bilancio 2016) e dal  Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016:
  • entro il valore massimo di 3.000 euro lordi;
  • esclusivamente ai lavoratori che abbiano ricevuto, nell’anno 2024, un reddito da lavoro non superiore a 80.000 euro.

L'esperto

Quali sono le principali verifiche che il datore di lavoro deve effettuare entro la fine del 2025 sui fringe benefit?

Il datore di lavoro deve:

  •  Individuare i lavoratori beneficiari e i relativi fringe benefit erogabili, rispettando i limiti di esenzione (1.000 o 2.000 euro).
  •  Raccogliere l’autocertificazione della presenza di figli fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 TUIR, con indicazione del codice fiscale.
  •  Effettuare i controlli al 31 dicembre 2025, verificando che i figli risultino effettivamente a carico e che non abbiano superato i limiti di reddito (2.840,51 o 4.000 euro).
  •  Eseguire il conguaglio nel mese di dicembre, includendo nel reddito imponibile eventuali somme che superino i limiti previsti, anche se erogate entro il 12 gennaio 2026 (principio di cassa allargato).
  •  Comunicare alle rappresentanze sindacali l’informativa sui fringe benefit erogati entro la chiusura del periodo d’imposta.

Come funziona la nuova esenzione fino a 5.000 euro per i lavoratori trasferiti?

La Legge di Bilancio n. 207/2025 introduce una misura straordinaria destinata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che si trasferiscono oltre 100 km dalla precedente residenza.
Le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canoni di locazione o spese di manutenzione dell’abitazione locata sono esentate da IRPEF fino a 5.000 euro annui, limitatamente ai primi due anni dall’assunzione.
Tale esenzione:

  •  è solo fiscale (restano dovuti i contributi INPS e INAIL);
  •  si applica a lavoratori con reddito non superiore a 35.000 euro nel 2024;
  •  richiede una dichiarazione sostitutiva del lavoratore che attesti la precedente residenza e le condizioni di reddito;
  •  va documentata e verificata entro la chiusura dell’anno.

In quali casi i premi di risultato possono beneficiare dellposta sostitutiva del 5%?

Nel 2025, i premi di risultato possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5% (invece del 10% ordinario), purché:

  1.  siano previsti da un contratto aziendale o territoriale;
  2.  siano variabili e collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
  3.  siano misurabili e verificabili, secondo quanto previsto dal D.I. 25 marzo 2016;
  4.  non superino 3.000 euro lordi annui;
  5.  siano erogati a lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2024 non superiore a 80.000 euro.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva comporta un risparmio fiscale per il lavoratore e un vantaggio competitivo per le aziende che incentivano i risultati in modo trasparente e tracciabile.

Caso 

L’azienda Alfa S.r.l. ha 30 dipendenti. La dipendente Sara, madre di un figlio universitario di 22 anni, riceve nel 2025 buoni carburante e buoni spesa per un valore totale di 1.800 euro, oltre al rimborso delle utenze domestiche (300 euro).

  •  Poiché il figlio di Sara ha meno di 24 anni e un reddito annuo inferiore a 4.000 euro, risulta fiscalmente a carico.
  •  Sara rientra quindi nella soglia di esenzione da 2.000 euro.
  •  Il valore complessivo dei benefit (1.800 + 300 = 2.100 euro) supera il limite, quindi l’intero importo (2.100 euro) deve essere assoggettato a tassazione e contribuzione.

 L’azienda dovrà:

  • includere la somma nel reddito imponibile di dicembre 2025;
  • trattenere la quota contributiva;
  • aggiornare il flusso UniEmens e il Libro Unico del Lavoro.
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